Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/98: Revisione parziale della legge sulla radioprotezione (LRaP) · 14 pagine
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Revisione parziale della legge sulla radioprotezione
1 Consultazione
1.1 Punti essenziali dell’avamprogetto posto in consultazione
La revisione parziale della legge sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50) comprende modifiche in particolare negli ambiti del principio di causalità, della protezione dei dati e delle disposizioni penali.
L’avamprogetto posto in consultazione disciplina l’assunzione delle spese per l’approvvigionamento della popolazione con compresse allo iodio. La quota di cui gli esercenti delle centrali nucleari svizzere sono tenuti a farsi carico deve essere stabilita mediante una modifica della legge federale sull’energia nucleare (LENu; RS 732.1). È previsto che gli esercenti delle centrali nucleari assumano la totalità delle spese sostenute per l’acquisto e la distribuzione delle compresse allo iodio entro un determinato raggio da una centrale nucleare svizzera e la metà delle spese nelle regioni situate oltre questo raggio. Il Consiglio federale deve definire questo raggio basandosi sull’attuale stato della scienza e della tecnica per quel che riguarda la protezione della tiroide dallo iodio radioattivo, l’emissione di iodio radioattivo in caso di evento nonché la sua diffusione nell’ambiente (art. 83a LENu). Per quanto attiene i costi restanti, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni assumono le spese risultanti dai loro compiti (art. 22 LRaP).
L’avamprogetto prevede ulteriori adeguamenti che precisano il principio di causalità per quanto concerne altre regolamentazioni relative alle spese.
Provvedimenti di risanamento di siti e beni fondiari radioattivamente contaminati: il Consiglio fede-
rale determina a partire da quale esposizione alle radiazioni i proprietari devono provvedere al risanamento (art. 24 LRaP). L’assunzione delle spese è sancita nell’articolo 24a LRaP e si basa sul diritto vigente in materia di protezione dell’ambiente.
Smaltimento di scorie radioattive: ora non solo chi produce scorie radioattive ma anche chi le trova
è tenuto a provvedere al loro corretto smaltimento. Le spese di smaltimento sono interamente a carico di chi produce le scorie radioattive. Se quest’ultimo non può più essere individuato o è insolvente, la Confederazione assume tali spese (art. 27 LRaP).
Sorveglianza delle immissioni: se si rende necessaria una specifica sorveglianza delle immissioni
nelle vicinanze di un’azienda a causa della sua licenza per lo scarico di sostanze radioattive nell’ambiente, tale azienda assume le spese dei provvedimenti per la sorveglianza conformemente all’avamprogetto in consultazione (art. 17 LRaP).
Sono inoltre previsti adeguamenti delle disposizioni penali: l’ammontare delle multe in caso di contravvenzione deve essere aggiornato e allineato a quello di leggi analoghe (40 000 franchi in caso di infrazione intenzionale, 20 000 franchi in caso di infrazione per negligenza). Si può inoltre abrogare la disposizione vigente secondo cui il Consiglio federale può prevedere una multa sino a 20 000 franchi per le infrazioni alle prescrizioni che esso emana per il caso di messa in pericolo attraverso radioattività. Il termine di prescrizione è portato da quattro a cinque anni ed è prevista una clausola bagatellare per i casi di esigua gravità (art. 44 LRaP).
Un nuovo capitolo sul trattamento dei dati crea inoltre una base giuridica a livello formale di legge, finora inesistente, per il trattamento e la comunicazione di dati personali e, ove necessario, anche di dati personali degni di particolare protezione (art. 46a e 46b LRaP).
Infine viene abrogato il vigente articolo 41 LRaP, che disciplina la procedura e la protezione giuridica, perché è di natura dichiaratoria e rimanda inoltre a una legge federale non più in vigore. Nell’articolo 2 capoverso 3 LRaP viene inoltre introdotta l’abbreviazione LENu per la legge federale sull’energia nucleare (concerne gli art. 3 lett. a, 22 cpv. 1bise 47 cpv. 2 LENu).
Poiché l’avamprogetto in consultazione prevede adeguamenti in due leggi, ovvero nella LRaP e nella LENu, di seguito viene indicato esplicitamente di quale legge si tratta quando vengono citati gli articoli.