Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/98: Revisione parziale della legge sulla radioprotezione (LRaP) · 14 pagine
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Revisione parziale della legge sulla radioprotezione
di assunzione delle compresse allo iodio (p. es. età e gruppo di popolazione interessato) come raccomanda per esempio l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Ritiene inoltre che andrebbero presi in considerazione anche gli aspetti sociali e psicologici. Affinché si tenga conto di questi due criteri, GE propone di spostare l’articolo 83a capoverso 2 LENu in uno nuovo capoverso 2 dell'articolo 22 LRaP e di adeguare la formulazione come segue: Il Consiglio federale definisce la strategia per la distribuzione di agenti terapeutici basandosi sullo stato della scienza, della tecnica e degli sviluppi sociali.
GE ribadisce l’importanza di integrare la fattibilità dei provvedimenti protettivi come ulteriore criterio nell’articolo 22 capoverso 1 LRaP. Per un Cantone con un’alta densità demografica come GE, è illusorio il fatto di poter distribuire alla popolazione le compresse allo iodio immagazzinate in modo decentralizzato in tempi ragionevoli. Per questo motivo, il Cantone suggerisce la seguente formulazione per l’articolo 22 capoverso 1 LRaP: Ai fini della protezione in caso di emergenza devono essere presi provvedimenti, in particolare deve essere garantito l’approvvigionamento preventivo e tempestivo della popolazione con gli agenti terapeutici e le informazioni necessari per proteggere la popolazione dalla radioattività. Nell’ambito dei provvedimenti protettivi d’emergenza il Consiglio federale determina i compiti degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. In questo contesto, presta particolare attenzione alla fattibilità dei provvedimenti protettivi previsti.
Greenpeace, VERDI, PSS e USS fanno notare che l’assunzione delle spese per la distribuzione delle compresse allo iodio è lungi dal coprire tutti i costi in caso di incidente nucleare. Nessuna centrale nucleare in Svizzera dispone di una copertura assicurativa sufficiente a coprire l’intero ammontare dei danni in caso di catastrofe. Richiedono pertanto che le centrali nucleari finanzino tutte le spese almeno nell’ambito della protezione in caso di emergenza e che sostengano quindi la totalità delle spese per la distribuzione delle compresse allo iodio anche oltre il raggio di 50 km. Fanno inoltre presente che la distribuzione preventiva nell’arco di un raggio di 50 km da una centrale nucleare non è sufficiente e richiedono che questa sia estesa a tutta la popolazione svizzera dato che la diffusione dello iodio radioattivo non avviene mai in maniera concentrica e vi sono centrali nucleari anche all’estero in prossimità del confine con la Svizzera. A tal proposito Greenpeace, VERDI e PSS fanno riferimento alla mozione Pasquier-Eichenberger 21.3159.
iii. Ritorno al piano di distribuzione vigente prima del 2014
Secondo swissnuclear la creazione di una base legale per il trasferimento delle spese di distribuzione delle compresse allo iodio è incontestata. Anche Nuklearforum Schweiz la ritiene necessaria. Secondo swissnuclear e Nuklearforum Schweiz l’avamprogetto è formulato giustamente in modo aperto, ma manca il vero obiettivo della legge, ovvero garantire la protezione della popolazione in caso di evento. Per poter raggiungere tale obiettivo occorre adattare il meccanismo di distribuzione in modo appropriato e orientato alla sicurezza. Swissnuclear e Nuklearforum Schweiz propongono pertanto di inserire l’aspetto della sicurezza e della distribuzione appropriata delle compresse allo iodio nell’articolo 83a capoverso 2 LENu come segue: Il Consiglio federale stabilisce il raggio di cui al capoverso 1 basandosi sullo stato della scienza e della tecnica per quel che riguarda la protezione della tiroide dallo iodio radioattivo, l’emissione di iodio radioattivo in caso di evento nonché la sua diffusione nell’ambiente e il conseguente possibile pericolo per la popolazione, nonché un approvvigionamento appropriato della popolazione con compresse allo iodio conformemente al capoverso 1.
Swissnuclear e Nuklearforum Schweiz sottolineano che si è ricorso alle vie legali1 principalmente contro il meccanismo di distribuzione capillare oltre il raggio di 20 km, in quanto tale distribuzione non offre alcuna sicurezza aggiuntiva per la popolazione. Per gli scenari in cui l’estensione di una zona di distribuzione a 50 km sarebbe giustificata, il magazzinaggio e la distribuzione centralizzati da parte di un servizio centrale offrirebbero una maggiore protezione e migliori garanzie d’accesso in caso di evento. A parere loro, occorrerebbe ritornare al piano di distribuzione vigente prima del 2014, ossia una
Cfr. DTF 144 II 454.