Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/100: Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti · 67 pagine
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3.1.4.1 Mantenimento delle rendite correnti per le vedove e i vedovi che hanno 55 anni o più
Si propone di mantenere la garanzia dei diritti acquisiti per le persone che al momento dell’entrata in vigore della riforma avranno 55 anni o più. Si tratta sia di rendite vedovili versate prima del raggiungimento dell’età di riferimento sia di rendite che continuano a essere accordate dopo questa età. Grazie alle disposizioni transitorie queste categorie di vedovi e vedove, ovvero circa 180 000 persone nel 2026, non saranno toccate dalle modifiche legislative e continueranno a percepire la propria rendita vedovile secondo il diritto anteriore; continueranno inoltre ad avere diritto al versamento della rendita più elevata in virtù del vigente articolo 24b LAVS.
Per le persone che al momento dell’entrata in vigore della riforma non avranno ancora compiuto i 55 anni è previsto un periodo transitorio di 24 mesi, al termine del quale, conformemente al nuovo diritto, le loro rendite AVS verranno soppresse, se non vi sono figli a carico di età inferiore ai 25 anni. La soppressione di questo diritto concernerà quasi 7000 persone, di cui circa 50 vedovi e il resto vedove. Le rendite del 2° pilastro non saranno interessate e potranno dunque essere percepite senza variazioni.
3.1.4.2 Mantenimento delle rendite per le vedove e i vedovi beneficiari di PC all’AVS che hanno 50 anni o più
Le rendite vedovili concesse alle persone che al momento dell’entrata in vigore della riforma avranno 50 anni o più e fino a quel momento hanno avuto diritto a una prestazione complementare annua continueranno ad avere diritto al versamento della rendita più elevata secondo il vigente articolo 24b LAVS. A beneficiare di questa protezione saranno quasi 850 beneficiari di rendita, di cui quasi 800 donne e circa 50 uomini.
3.1.5 Coordinamento con la previdenza professionale
La legge federale del 25 giugno 198235 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) prevede il versamento di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria al coniuge superstite (art. 19 LPP) e al partner registrato superstite (art. 19a LPP), come pure agli ex coniugi e ai partner di unioni domestiche registrate sciolte (art. 19 cpv. 3 LPP). Al di là delle prestazioni minime, l’organo supremo di un istituto di previdenza, composto pariteticamente, può prevedere nel regolamento dell’istituto di accordare prestazioni anche ai conviventi, alle persone che provvedono al sostentamento di uno o più figli comuni e alle persone che erano a carico della persona deceduta (art. 20a cpv. 1 lett. a LPP). Queste prestazioni regolamentari permettono di tenere conto delle forme di vita odierne.
Nella previdenza professionale non si fa alcuna distinzione tra uomini e donne per la concessione delle prestazioni per i superstiti. La rendita della previdenza professionale obbligatoria è quindi concessa al coniuge superstite se, alla morte del coniuge, ha almeno un figlio a carico oppure ha 45 anni o più ed è stato sposato per almeno cin-
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