Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/100: Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti · 67 pagine
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que anni. Dato che la LPP fissa soltanto prescrizioni minime e che gli istituti di previdenza possono prevedere nei loro regolamenti prestazioni più generose, molto spesso anche le persone vedove senza figli ricevono una rendita, anche se hanno meno di 45 anni o sono state sposate per meno di cinque anni al momento della morte del coniuge.
Non facendo alcuna distinzione in funzione del sesso del beneficiario, la previdenza professionale è già molto egualitaria, una caratteristica rilevabile sin dalla 1arevisione della LPP, entrata in vigore il 1° gennaio 2005. Questa peculiarità si spiega con il fatto che, contrariamente al 1° pilastro, la previdenza professionale applica il principio della comunità economica formata dai coniugi o partner registrati. Di conseguenza, la ripartizione degli averi viene effettuata soltanto in caso di divorzio o scioglimento dell’unione domestica registrata. Se la comunità economica resta invariata fino alla morte, ovvero se non vi è divorzio o scioglimento dell’unione domestica registrata, non si procede al conguaglio della previdenza professionale. Di fatto, il versamento delle prestazioni per i superstiti è l’unico modo per garantire una compensazione economica, non essendoci ripartizione degli averi nelle coppie che restano sposate o in unione domestica registrata, contrariamente a quanto avviene nell’AVS, che prevede compensazioni di questo genere con la divisione dei redditi negli anni di matrimonio. Se non ci fosse la rendita per superstiti della previdenza professionale, i coniugi e i partner registrati superstiti subirebbero dunque una consistente perdita di reddito in caso di morte. Introdurre restrizioni in materia di rendite per superstiti nella previdenza professionale implicherebbe che il capitale di previdenza liberato, accumulato dalla persona deceduta con la sua attività salariata o indipendente, andrebbe integralmente all’istituto di previdenza.
La cerchia dei beneficiari della previdenza professionale include, per legge, anche gli ex coniugi e, a seconda dei regolamenti dei singoli istituti di previdenza, i conviventi e/o le persone non sposate con la persona deceduta che provvedono al sostentamento di uno o più figli comuni (art. 20a cpv. 1 lett. a LPP). Di conseguenza, già oggi nella previdenza professionale la concessione delle prestazioni per i superstiti non dipende dallo stato civile e non vi è quindi alcuna necessità di coordinamento. Inoltre, la cerchia dei beneficiari si estende già anche alle persone a carico della persona deceduta (art. 20a cpv. 1 lett. a LPP), vale a dire a un eventuale figlio maggiorenne con disabilità.
La rendita transitoria di vedovanza per le persone senza più figli a carico prevista nel 1° pilastro non richiede alcun coordinamento con la previdenza professionale, dato che quest’ultima non fa alcuna distinzione tra vedovo e vedova e prevede già una compensazione economica sotto forma d’indennità unica (art. 19 cpv. 2 LPP) per le persone vedove che non adempiono le condizioni per il diritto a una rendita per i superstiti.
Dato il diverso funzionamento rispetto all’AVS, nella previdenza professionale non occorre alcuna modifica, né in materia di parità di trattamento tra uomini e donne, né per quanto riguarda l’indipendenza delle prestazioni dallo stato civile. Inoltre, le prestazioni introdotte con il presente progetto, in particolare per i genitori non sposati, e determinate prestazioni transitorie esistono già nel 2° pilastro.
La modifica delle prestazioni vedovili non dovrebbe pertanto generare alcun trasferimento di prestazioni dall’AVS al 2° pilastro, tranne in rarissimi casi. Può infatti accadere che le prestazioni per i superstiti del 2° pilastro vengano ridotte a causa di un