Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/100: Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti · 67 pagine

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La riforma del regime dell’AVS inciderà sull’assicurazione contro gli infortuni per via della regolamentazione del sovraindennizzo. Se i superstiti hanno diritto a una rendita dell’AVS/AI, infatti, l’assicurazione contro gli infortuni concede loro una rendita complementare il cui importo corrisponde alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e la rendita dell’AVS/AI, ma al massimo al 40 per cento del guadagno assicurato per le vedove e i vedovi (art. 31 LAINF). Se la rendita dell’AVS/AI viene aumentata o ridotta in seguito a una modifica delle basi di calcolo, questa rendita complementare viene adeguata. Di conseguenza, se l’importo della rendita AVS/AI diminuisce, l’assicurazione contro gli infortuni deve compensare la riduzione fino a concorrenza del limite summenzionato.

In caso di soppressione della rendita AVS/AI, la rendita complementare potrebbe essere sostituita da una vera e propria rendita dell’assicurazione contro gli infortuni. Le ripercussioni finanziarie della riforma dell’AVS saranno tuttavia minime per questa assicurazione, dato che essa versa soltanto poche rendite complementari per vedove, potenzialmente interessate dalle modifiche nell’ambito dell’AVS.

Assicurazione militare

La legge federale del 19 giugno 199238 sull’assicurazione militare (LAM) non fa alcuna distinzione tra uomini e donne, ragion per cui non vi è necessità di modificare la relativa legge. Va sottolineato che, dal momento in cui l’assicurato ha raggiunto l’età di pensionamento, la rendita d’invalidità accordatagli per una durata indeterminata è pagata come rendita di vecchiaia ed è calcolata in base alla metà del guadagno annuo determinante la rendita (art. 47 LAM]). Conformemente all’articolo 77 LAM, in deroga all’articolo 69 LPGA, in caso di concorso di una rendita di vecchiaia per gli assicurati invalidi e di una rendita dell’AVS, non vi è alcuna riduzione per sovraindennizzo. Non può infatti esservi sovraindennizzo, dato che la rendita di vecchiaia dell’assicurazione militare corrisponde soltanto alla metà della rendita d’invalidità accordata in precedenza (art. 47 e 77 LAM). Una diminuzione o un aumento della rendita dell’AVS non ha dunque alcun impatto sull’assicurazione militare.

La situazione è diversa invece per le persone cui è stata accordata una rendita d’invalidità dell’assicurazione militare per una durata indeterminata e che non hanno ancora raggiunto l’età di pensionamento. Per il calcolo del sovraindennizzo di cui all’articolo 69 LPGA, le rendite dell’AVS, dell’AI e dell’assicurazione contro gli infortuni sono computate integralmente in caso di concorso con una rendita dell’assicurazione militare (art. 32 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza del 10 novembre 199339 sull’assicurazione militare). Un’eventuale riduzione della rendita dell’AVS verrà dunque compensata con un aumento della rendita versata dall’assicurazione militare.

3.1.7 Coordinamento con l’assicurazione contro la disoccupazione

L’articolo 14 capoverso 2 della legge del 25 giugno 198240 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) prevede l’esonero dall’adempimento del periodo di contri-

38 RS 833.1

39 RS 833.11

40 RS 837.0