Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/100: Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti · 67 pagine
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Cpv. 1: Per avere diritto alla rendita, il genitore superstite dovrà avere uno o più figli ai sensi dell’articolo 252 del Codice civile (CC). Le condizioni per il diritto alla rendita dei genitori con figli a carico non dipenderanno né dal loro stato civile né dal loro sesso. I partner registrati sono equiparati ai vedovi, conformemente all’articolo 13a della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)46 e rientrano quindi nella cerchia dei beneficiari se hanno uno o più figli al momento della morte del partner.
Cpv. 2: analogamente a quanto attualmente previsto per le rendite vedovili, il diritto a una rendita per il genitore superstite potrà essere conferito anche da figli che non sono quelli con cui esiste un rapporto di filiazione al momento della morte dell’altro genitore (cpv. 1). Dati gli obblighi derivanti dal matrimonio (art. 159 CC), questo diritto sarà riservato ai coniugi superstiti, ovvero quelli sposati con la persona deceduta al momento della sua morte. I coniugi superstiti potranno avere diritto a una rendita per il genitore superstite se assumeranno il ruolo di genitore affiliante o adottivo. Non saranno dunque apportate modifiche materiali al diritto vigente.
Cpv. 3: il termine «rendita vedovile» è sostituito con «rendita per il genitore superstite» e «coniuge» con «altro genitore» (v. commento al cpv. 1).
Cpv. 3bis(nuovo): la rendita per il genitore superstite non sarà accordata se l’ultimo figlio conferente il diritto alla rendita secondo i capoversi 1 e 2 ha 25 anni o più. A fortiori, le persone senza figli non avranno diritto alla rendita per il genitore superstite.
Cpv. 4: in questo capoverso vengono precisate le cause di estinzione del diritto alla rendita per il genitore superstite. Il diritto si estinguerà in primo luogo nel momento in cui l’ultimo figlio che lo ha conferito compirà i 25 anni, a prescindere dal suo livello di formazione (lett. a). Contrariamente alla normativa vigente, lo stato civile sarà irrilevante per il diritto alla rendita, che sarà dunque versata anche in caso di nuovo matrimonio. Il diritto alla rendita per il genitore superstite si estinguerà inoltre se il genitore anticiperà la riscossione della totalità o di una parte della sua rendita di vecchiaia dell’AVS o quando raggiungerà l’età di riferimento di 65 anni (lett. b), anche qualora il figlio non abbia ancora compiuto i 25 anni. In tali casi, la rendita per il genitore superstite sarà sostituita da una rendita di vecchiaia. Il diritto alla rendita per il genitore superstite si estinguerà infine con la morte del genitore in questione (lett. c) o sei mesi dopo la morte del figlio conferente il diritto (lett. d). Questa proroga di sei mesi è prevista per evitare una cessazione brusca e imprevedibile del diritto, ma potrà essere accordata soltanto fino al compimento dei 25 anni dell’ultimo figlio. Se alla morte del figlio vi sono uno o più altri figli conferenti il diritto alla rendita per il genitore superstite di età inferiore ai 25 anni, il diritto continuerà a sussistere fintantoché l’ultimo figlio non avrà compiuto i 25 anni.
Cpv. 5: nel caso dei genitori che assistono un figlio con disabilità il versamento della rendita per il genitore superstite sarà prolungato oltre il compimento dei 25 anni, fintantoché il genitore avrà diritto agli accrediti per compiti assistenziali dell’AVS (art. 29septiesLAVS) per il figlio in questione e vivrà con lui. Il diritto agli accrediti per compiti assistenziali presuppone che il figlio percepisca un assegno per grandi invalidi dell’AI, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’assicurazione mili-
46 RS 830.1