Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/100: Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti · 67 pagine
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Conformemente al vigente articolo 24b LAVS, al verificarsi di due rischi (morte e invalidità), è versata soltanto la prestazione più favorevole per l’assicurato. Poiché la rendita per il genitore superstite e la rendita transitoria di vedovanza avranno sempre una durata limitata, con l’estinzione del relativo diritto si estinguerà anche la garanzia del diritto alla rendita più elevata e sussisterà dunque soltanto quello alla rendita d’invalidità.
Art. 28bis, primo periodo
In questa disposizione la terminologia viene adeguata alle nuove rendite per superstiti: il termine «rendita vedovile» è sostituito con «rendita per il genitore superstite». Il caso di concorso della rendita per orfani e della rendita transitoria di vedovanza non potrà verificarsi, dato che il diritto alla prima si estingue al più tardi al compimento del 25° anno d’età (art. 25 cpv. 4 e 5 LAVS) e non è dunque possibile che la persona abbia figli di almeno 25 anni (art. 24 cpv. 1 AP-LAVS).
Art. 33 cpv. 1, primo periodo
La rubrica dell’articolo non viene adeguata, poiché il termine «rendita per superstiti» comprenderà la rendita per il genitore superstite di cui all’articolo 23 AP-LAVS, la rendita transitoria di vedovanza di cui all’articolo 24 AP-LAVS e la rendita per orfani di cui all’articolo 25 LAVS.
Cpv. 1: in questa disposizione la terminologia viene adeguata alle nuove rendite per superstiti introdotte con la riforma: il termine «rendita vedovile» è sostituito con «rendita per il genitore superstite» e «rendita transitoria di vedovanza».
Art. 35 cpv. 1 lett. c (nuova)
Questa nuova disposizione introduce l’applicazione della limitazione del 150 per cento alle coppie sposate in cui uno dei coniugi ha diritto a una rendita per il genitore superstite o a una rendita transitoria di vedovanza e l’altro a una rendita di vecchiaia dell’AVS o a una percentuale di essa. La limitazione si applicherà anche nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano diritto a una rendita per il genitore superstite.
Art. 36 Rendita per il genitore superstite o rendita transitoria di vedovanza
In questa disposizione la terminologia viene adeguata alle nuove rendite per superstiti introdotte con la riforma: il termine «rendita vedovile» è sostituito con «rendita per il genitore superstite o rendita transitoria di vedovanza». Anche queste due nuove rendite ammonteranno all’80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.
Art. 40 cpv. 3
Questa disposizione esclude il concorso della rendita per il genitore superstite o della rendita transitoria di vedovanza con la rendita di vecchiaia, dato che la riscossione