Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/100: Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti · 67 pagine
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tare, e se gli è fornita un’assistenza regolare, vale a dire per almeno 180 giorni all’anno47. Il diritto agli accrediti va esercitato ogni anno mediante un’apposita richiesta. Per il diritto alla rendita per il genitore superstite varranno le seguenti restrizioni: non potrà nascere dopo il compimento dei 25 anni del figlio adulto (cpv. 3bis) e non potrà continuare oltre il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 LAVS da parte del genitore superstite.
Cpv. 6 (nuovo): il Consiglio federale disciplinerà il diritto alla rendita per il genitore superstite per le donne incinte al momento della morte dell’altro genitore.
Cpv. 7 (nuovo): in casi eccezionali e palesemente abusivi, il diritto alla rendita potrà essere revocato, se il genitore superstite non si prende assolutamente cura del figlio. Non è dunque determinante il semplice fatto di essere genitori: l’obiettivo della rendita per il genitore superstite è di garantire al genitore un sostegno finanziario per far fronte agli obblighi di mantenimento nei confronti del figlio. Il Consiglio federale disciplinerà i dettagli e potrà emanare disposizioni speciali concernenti il versamento della rendita in deroga all’articolo 20 LPGA.
Art. 24 Rendita transitoria di vedovanza
Questo nuovo articolo sostituisce il vigente articolo 24 («Disposizioni particolari»). Il diritto alla rendita per vedove per le donne che hanno 45 anni o più e sono state sposate per almeno cinque anni verrà soppresso. Nel nuovo articolo non vi sarà più alcun riferimento diretto all’età del superstite né alla durata del matrimonio. Verrà abrogata anche la disposizione particolare che precisa che il diritto alla rendita per vedovi si estingue al compimento dei 18 anni dell’ultimo figlio: in futuro la rendita potrà essere versata ai genitori superstiti fino al compimento dei 25 anni dell’ultimo figlio.
Cpv. 1: questo capoverso sancisce il nuovo diritto a una rendita transitoria di vedovanza di durata limitata a due anni per le persone vedove. Questa prestazione sarà riservata alle persone che erano sposate al momento della morte del coniuge e che hanno avuto figli conferenti il diritto a una rendita ai sensi dell’articolo 23 AP-LAVS, ma che non hanno diritto alla rendita per il genitore superstite di cui al medesimo articolo in quanto i figli hanno già compiuto i 25 anni all’insorgere della vedovanza. Il termine generico «coniuge» comprende sia gli uomini che le donne. Il diritto alla rendita transitoria di vedovanza si basa sull’obbligo di mantenimento cui sono tenuti i coniugi durante il matrimonio conformemente all’articolo 163 CC.
Cpv. 2: questo capoverso estende il diritto alla rendita transitoria di vedovanza alle persone divorziate che hanno avuto figli ai sensi dell’articolo 23 AP-LAVS, ma che non hanno diritto alla rendita per il genitore superstite di cui al medesimo articolo in quanto i figli hanno già compiuto i 25 anni all’insorgere della vedovanza. Questa rendita di durata limitata sarà versata esclusivamente se l’ex coniuge deceduto versava all’ex coniuge superstite un contributo di mantenimento secondo il diritto del divorzio conformemente all’articolo 125 CC. Il termine «ex coniuge» comprende sia gli uomini che le donne.
47 UFAS, Circolare sugli accrediti per compiti assistenziali, Berna 2020, N. 3015, disponibile all’indirizzo www. sozialversicherungen.admin.ch > Documenti > AVS > Basi AVS > Direttive rendite > CACA.