Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/100: Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti · 67 pagine
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anticipata della totalità o di una parte di quest’ultima comporterà l’estinzione del diritto alla rendita per il genitore superstite o alla rendita transitoria di vedovanza.
Disposizioni transitorie della modifica del …
Le nuove prestazioni previste dalla riforma della LAVS (rendita per il genitore superstite, rendita transitoria di vedovanza e protezione specifica tramite le PC) si applicheranno unicamente ai casi di morte verificatisi dopo l’entrata in vigore della modifica di legge.
Cpv. 1: questa disposizione prevede il mantenimento delle rendite correnti, secondo il diritto anteriore, per le vedove e i vedovi che avranno 55 anni o più al momento dell’entrata in vigore della modifica di legge. Vi sono comprese anche le rendite per vedovi secondo l’interpretazione dell’informativa dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) n. 460 del 21 ottobre 202248. Alle rendite versate o dovute alle persone che al momento dell’entrata in vigore della modifica di legge avranno 55 anni o più continuerà ad applicarsi il diritto anteriore, inclusa la garanzia del versamento della rendita più elevata secondo il vigente articolo 24b LAVS. Al momento in cui queste persone raggiungeranno l’età di riferimento dell’AVS, si procederà a un calcolo comparativo tra la rendita vedovile e la rendita di vecchiaia dell’AVS e, secondo il diritto anteriore, sarà versata soltanto la rendita più elevata. Questi beneficiari di rendita manterranno il diritto alle PC se adempiranno le relative condizioni.
Cpv. 2: le rendite vedovili correnti al momento dell’entrata in vigore della modifica di legge il cui diritto è nato secondo il diritto anteriore saranno sottoposte a revisione in funzione del criterio dell’età. il diritto alle rendite versate o dovute alle persone di età inferiore ai 55 anni che non avranno diritto a una rendita per il genitore superstite di cui all’articolo 23 AP-LAVS si estinguerà 24 mesi dopo l’entrata in vigore della modifica di legge. Se al termine dei 24 mesi queste persone avranno ancora figli conferenti il diritto a una rendita per il genitore superstite di cui all’articolo 23 AP-LAVS, le rendite continueranno a essere versate fintantoché le condizioni per il diritto alla rendita per il genitore superstite saranno adempiute. In caso contrario, saranno soppresse.
Cpv. 3: questa disposizione prevede il mantenimento delle rendite correnti per le vedove e i vedovi beneficiari di PC che avranno 50 anni o più al momento dell’entrata in vigore della modifica di legge. Vi sono comprese anche le rendite per vedovi secondo l’informativa dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) n. 460 del 21 ottobre 202249. Conformemente al capoverso 1, due anni dopo l’entrata in vigore della modifica di legge i beneficiari di rendita che al momento dell’entrata in vigore non avranno ancora 55 anni e non avranno (più) figli di età inferiore ai 25 anni non avranno più diritto a una rendita vedovile dell’AVS.
48 Informativa n. 460 per le casse di compensazione AVS e gli organi di esecuzione PC, disponibile all’indirizzo www.ufas.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni, circolari, … > Esecuzione assicurazioni sociali > Documenti > AVS > Messaggi > AVS/PC Informativa n. 460.
49 Informativa n. 460 per le casse di compensazione AVS e gli organi di esecuzione PC, disponibile all’indirizzo www.ufas.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni, circolari, … > Esecuzione assicurazioni sociali > Documenti > AVS > Messaggi > AVS/PC Informativa n. 460.