Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/100: Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti · 67 pagine
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È prevista un’eccezione per le persone che, al momento dell’entrata in vigore della modifica di legge, avranno 50 anni o più e percepiranno PC o adempiranno le relative condizioni di diritto. Se questa categoria di beneficiari di rendita si troverà in una situazione di precarietà, poiché non riesce a coprire il proprio fabbisogno vitale senza le PC, manterrà il diritto alla rendita vedovile secondo il diritto anteriore. Il diritto alle PC dovrà sussistere al momento dell’entrata in vigore della modifica di legge. Al momento in cui le persone in questione raggiungeranno l’età di riferimento, si procederà a un calcolo comparativo tra la rendita vedovile e la rendita di vecchiaia dell’AVS conformemente al vigente articolo 24b LAVS e sarà versata soltanto la rendita più elevata, secondo il diritto anteriore. Questi beneficiari di rendita manterranno il diritto alle PC se adempiranno le relative condizioni.
4.2 Modifica di altri atti normativi
4.2.1 Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)
Art. 43 cpv. 1, primo periodo, e 3
Cpv. 1: in caso di concorso delle rendite per superstiti dell’AVS (rendita per orfani, rendita per il genitore superstite di cui all’articolo 23 AP-LAVS o rendita transitoria di vedovanza di cui all’articolo 24 AP-LAVS) con una rendita dell’AI, gli assicurati avranno diritto a una rendita intera d’invalidità come oggi. Per determinare quale sia la rendita più elevata, verrà effettuato un calcolo comparativo tra la rendita intera d’invalidità e la rendita per superstiti in questione dell’AVS. La rendita più elevata verrà versata fintantoché la persona avrà diritto a una di queste due rendite dell’AVS. Poiché la rendita per il genitore superstite e la rendita transitoria di vedovanza avranno sempre una durata limitata, con l’estinzione del relativo diritto si estinguerà anche la garanzia del diritto alla rendita più elevata e sussisterà dunque soltanto quello alla rendita d’invalidità.
Cpv. 3: questo capoverso conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare le disposizioni necessarie per disciplinare le conseguenze dell’estinzione del diritto a una rendita per superstiti dell’AVS, che ha una durata limitata. Occorrerà in particolare regolamentare il ripristino della rendita dell’AI dopo l’estinzione del diritto alla rendita per il genitore superstite o alla rendita transitoria di vedovanza dell’AVS.
4.2.2 Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)
Art. 4 cpv. 1 lett. abis, ater, aquinquies, asexies, b n. 2 e c
Lett. abis: in questa lettera viene adeguata la terminologia in modo che la rendita per il genitore superstite di cui all’articolo 23 AP-LAVS conferisca il diritto alle PC nei casi di morte verificatisi dopo l’entrata in vigore della modifica di legge. Il termine «rendita vedovile dell’AVS» è dunque sostituito con «rendita per il genitore superstite