Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/100: Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti · 67 pagine

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Art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1

In questa disposizione si procede a una semplificazione terminologica facendo riferimento unicamente alle «persone sole». Non si tratta di una modifica materiale, dato che le persone vedove o superstiti sono già trattate come persone sole. Il termine «persone sole» comprenderà anche i beneficiari di una rendita per il genitore superstite di cui all’articolo 23 AP-LAVS, i beneficiari di una rendita transitoria di vedovanza di cui all’articolo 24 AP-LAVS e i casi di rigore coperti tramite le PC di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera asexiesAP-LPC.

Art. 17 cpv. 1 lett. a e c, 4 e 5

Le condizioni per il diritto alle prestazioni per i superstiti dell’AVS saranno rese più restrittive, in modo da limitare il numero dei loro beneficiari. Non vi è infatti più alcun motivo oggettivo per privilegiare una situazione particolare, considerata l’esistenza di prestazioni di altre assicurazioni (previdenza professionale, rendite per orfani). Di conseguenza, la Fondazione svizzera Pro Juventute non riceverà più sussidi dalla Confederazione in virtù dell’articolo 17 LPC per aiuti finanziari individuali alle persone superstiti.

Cpv. 1 lett. a e c: i 2,7 milioni di franchi attualmente stanziati per la Fondazione svizzera Pro Juventute saranno versati alla Fondazione svizzera Pro Senectute. Quest’ultima riceve oggi un sussidio massimo annuo di 16,5 milioni di franchi dalla Confederazione in virtù dell’articolo 17 capoverso 1 lettera a LPC e dell’articolo 101bisLAVS, che in futuro sarà aumentato a 19,2 milioni di franchi. I riferimenti alla Fondazione svizzera Pro Juventute vengono stralciati.

Cpv. 4: in questo capoverso viene stralciata la menzione della Fondazione svizzera Pro Juventute.

Cpv. 5: questo capoverso prevede una delega di competenza al Consiglio federale affinché possa disciplinare i dettagli per la concessione dei sussidi. Per evitare che un’organizzazione cessi le proprie attività e che i sussidi restino inutilizzati, il Consiglio federale avrà la facoltà di attribuire i sussidi a un’altra organizzazione di difesa degli interessi delle persone anziane e invalide che svolga le proprie attività su tutto il territorio nazionale.

4.2.3 Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Art. 29 cpv. 3, secondo periodo

Attualmente, il coniuge superstite ha diritto a una rendita se alla morte dell’altro coniuge ha figli propri o vive in comunità domestica con altri figli aventi diritto alla rendita in seguito alla morte di costui oppure se è invalido per almeno due terzi o lo diventa nel corso dei due anni successivi. È inoltre conferito il diritto a una rendita alla vedova se, alla morte del marito, ha figli che non hanno più diritto a una rendita o ha almeno 45 anni. Questo diritto non è accordato ai vedovi.