Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 40 pagine
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È stato deciso di mantenere l’articolo 22, per garantire che l’obbligo di adeguamento entro la scadenza legale resti chiaramente identificabile e non vi siano dubbi sul fatto che mantenga il suo carattere vincolante.
Art. 23
L’articolo 23 concerne gli aiuti finanziari che giungono a termine nel 2024.
I capoversi 1 e 2 sono abrogati.
È proposto di mantenere il capoverso 3; in effetti l’esecuzione o l’annullamento delle decisioni relative ai fondi già concessi in applicazione dell’ORTDis continueranno a fondarsi sull’articolo 22 LDis. In questo modo è possibile fare riferimento all’articolo 22 per l’articolo 23 modificato.
Adattando l’articolo 23, l’obiettivo della presente disposizione non è più quello di ero- gare aiuti finanziari, ma di poter sorvegliare la corretta applicazione degli oneri e delle condizioni stabiliti nelle decisioni di concessione dell’Ufficio federale dei trasporti (ad es. nessuna riduzione intenzionale della durata di vita delle misure sostenute) e, in casi estremi, esigere il rimborso dei fondi. L’OTDis, che disciplina, tra l’altro, le modalità relative agli aiuti finanziari secondo l’articolo 23 LDis, è in fase di revisione.
4.3 Legge sulle lingue49
Art. 8 cpv. 1bis
Conformemente all’articolo 8 capoverso 1 della legge sulle lingue (LLing), nelle delibe- razioni in seno alle Camere federali e alle loro commissioni i deputati possono espri- mersi nella lingua nazionale di loro scelta. Considerato il riconoscimento legale delle lingue dei segni svizzere, è opportuno che la LLing stabilisca espressamente che i de- putati che nella loro vita quotidiana utilizzano la lingua dei segni possono esprimersi in una delle lingue dei segni svizzere di loro scelta.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il presente avamprogetto non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le re-
gioni di montagna
Il presente avamprogetto non ha ripercussioni specifiche per i Cantoni e i Comuni.
Merita di essere ricordato che l’articolo 8 capoverso 4 Cost. conferisce alla Confede- razione e ai Cantoni il mandato di prevedere provvedimenti per eliminare svantaggi nei confronti dei disabili50. Alcuni Cantoni hanno inoltre preso provvedimenti per mi- gliorare la situazione delle persone con disabilità, come hanno facoltà di fare in base all’articolo 4 LDis.
49 RS 441.1
50 Cfr. P. Mahon in Petit commentaire de la Constitution fédérale, 2003, ad art. 8 no 23