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Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 8 pagine

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a. le persone che dispensano prestazioni di cura in particolare nei settori malattia, infortunio o invalidità;

b. le persone in formazione per una professione che le abilita a dispensare prestazioni di cura;

c. gli ausiliari che coadiuvano le persone di cui alla lettera a nella dispensazione di prestazioni di cura.

3Il Consiglio federale designa le prestazioni di cura.

Art. 3 Eccezioni

1La presente legge non si applica:

a. alle istituzioni con un mandato di prestazioni cantonale nel settore sociale, se le cure infermieristiche rappresentano soltanto una parte esigua della loro attività;

b. alle economie domestiche private che, in qualità di datore di lavoro, occupano una persona di cui all’articolo 2 capoverso 2.

2I Cantoni possono assoggettare le istituzioni di cui al capoverso 1 lettera a al campo d’applicazione della presente legge.

3I lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato possono essere esclusi dal campo d’applicazione della presente legge nel contratto individuale di lavoro o in un contratto collettivo di lavoro.

Art. 4 Rapporto con altri atti normativi

Sempreché la presente legge preveda condizioni di lavoro migliori, essa prevale sugli altri atti normativi della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni.

Sezione 2: Condizioni di lavoro

Art. 5 Durata massima della settimana lavorativa e compensazione del

lavoro straordinario

1La durata massima della settimana lavorativa è retta dall’articolo 9 capoverso 1 lettera a della legge del 13 marzo 19644 sul lavoro (LL).

2La compensazione del lavoro straordinario svolto è determinata secondo l’articolo 13 LL.

3Il Consiglio federale può prevedere una compensazione minima superiore se ciò è necessario per aumentare la protezione dei lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro.

4 RS 822.11