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Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 8 pagine

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Legge «%ASFF_YYYY_ID»

b. gli effetti delle variazioni del numero di lavoratori e delle loro condizioni di lavoro sulla qualità dell’assistenza sanitaria e sull’evoluzione dei costi sanitari.

2Presentano un rapporto annuale all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Sezione 6: Valutazione

Art. 24

1L’UFSP, insieme con la SECO, provvede a riesaminare periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia della presente legge. Il riesame comprende in particolare:

a. il controllo del successo delle disposizioni di cui agli articoli 5–13, 15 e 16, in particolare per quanto riguarda gli effetti sulla stipulazione e sui contenuti di contratti collettivi di lavoro, la soddisfazione sul posto di lavoro, la permanenza dei lavoratori nella professione e l’evoluzione dei costi nel settore delle cure infermieristiche;

b. un’analisi sistematica della necessità di disciplinamenti per le condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche;

c. la valutazione delle esperienze acquisite in Svizzera e all’estero in materia di disciplinamento delle condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche.

2A tal fine, l’UFSP può basarsi sulle osservazioni delle commissioni di cui all’articolo 23.

3Il Dipartimento federale dell’interno riferisce al Consiglio federale sui risultati della valutazione e formula proposte sul seguito da darvi.

Sezione 7: Disposizione penale

Art. 25

1Chiunque, nella sua veste di datore di lavoro, viola intenzionalmente le prescrizioni in materia di durata del lavoro e del riposo (art. 5–13), è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

2È applicabile l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo.

11 RS 313.0