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Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 8 pagine
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Legge «%ASFF_YYYY_ID»
a. contengono un disciplinamento relativo a tutte le condizioni di lavoro menzionate negli articoli 5–13; e
b. sono sottoscritti dalla maggioranza delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori del settore, della regione o dell’azienda.
2Sono fatte salve le disposizioni imperative di altri atti normativi della Confederazione e dei Cantoni.
Variante 2 dell’art. 15:
Art. 15 Deroghe
Le prescrizioni cantonali e comunali concernenti il rapporto di servizio di diritto pubblico così come le disposizioni contenute nei contratti di lavoro individuali o collettivi possono derogare alle disposizioni di cui agli articoli 5–13 soltanto a favore dei lavoratori.
Sezione 3: Contratti collettivi di lavoro
Art. 16
1I datori di lavoro e le loro associazioni devono negoziare con le associazioni dei lavoratori delle cure infermieristiche la stipulazione di un contratto collettivo di lavoro.
2Devono informare annualmente il pubblico sullo stato delle negoziazioni.
Sezione 4: Esecuzione
Art. 17 Compiti dei Cantoni
L’esecuzione della presente legge spetta alle autorità cantonali di esecuzione di cui all’articolo 41 LL9.
Art. 18 Compiti della Confederazione
1La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. Essa può dare istruzioni alle autorità cantonali di esecuzione.
2I compiti della Confederazione sono esercitati dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).