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Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 8 pagine

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Legge «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 6 Durata normale della settimana lavorativa

1La durata normale della settimana lavorativa è compresa tra le 38 e le 42 ore.

2Il Consiglio federale può stabilire un valore massimo inferiore a 42 ore se ciò è necessario per aumentare la protezione dei lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro.

Art. 7 Compensazione delle ore supplementari

1Le ore supplementari devono essere compensate mediante tempo libero almeno della stessa durata.

2Se per motivi di servizio le ore supplementari non possono essere compensate mediante tempo libero, devono essere compensate con il salario normale più un supplemento del 25 per cento almeno.

3Il Consiglio federale: stabilisce il numero di ore supplementari consentito e il periodo di tempo entro il quale esse possono essere svolte.

4Può stabilire una compensazione minima superiore a quella secondo i capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per aumentare la protezione dei lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro.

Art. 8 Compensazione del lavoro notturno

1La compensazione del lavoro notturno è determinata secondo l’articolo 17b LL5.

2Il Consiglio federale può stabilire una compensazione minima superiore se ciò è necessario per aumentare la protezione dei lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro.

Art. 9 Compensazione del lavoro domenicale e festivo

1La compensazione del lavoro domenicale e festivo è determinata secondo l’articolo 20 LL6.

2Il Consiglio federale può stabilire una compensazione minima superiore se ciò è necessario per aumentare la protezione dei lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro.

Art. 10 Tempo impiegato per cambiarsi

1Se per motivi di servizio è necessario cambiarsi sul posto di lavoro, il tempo impiegato per farlo conta come tempo di lavoro.

2Il tempo impiegato per cambiarsi deve essere adeguatamente retribuito.

5 RS 822.11

6 RS 822.11