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Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 8 pagine

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Legge «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 19 Diritto d’azione delle associazioni dei lavoratori

Le organizzazioni che esistono da almeno due anni e che per statuto tutelano gli interessi sociali ed economici dei lavoratori sono legittimate a chiedere l’accertamento di una violazione della presente legge.

Art. 20 Sanzioni amministrative

1L’autorità cantonale di esecuzione competente può pronunciare una sanzione amministrativa sino a 30 000 franchi per infrazioni agli articoli 5–13.

2Può addossare totalmente o parzialmente ai datori di lavoro inadempienti le spese di controllo.

3Notifica la sua decisione alla SECO per conoscenza.

4La SECO tiene un elenco delle imprese a cui è stata inflitta una sanzione mediante decisione passata in giudicato. L’elenco è pubblico.

Art. 21 Disposizioni applicabili della legge sul lavoro

Per l’esecuzione della presente legge valgono inoltre le seguenti disposizioni:

a. per l’obbligo del segreto e la comunicazione di dati: articoli 44–44b LL10;

b. per gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori: articoli 45–48 LL;

c. per le decisioni e i provvedimenti amministrativi: articoli 50–52 e 54 LL;

d. per il ricorso contro le decisioni cantonali: articolo 56 LL.

Sezione 5: Commissioni cantonali nel settore delle cure infermieristiche

Art. 22 Costituzione

1I Cantoni dispongono nel settore delle cure infermieristiche di una commissione ciascuno. Possono istituire una commissione comune.

2Le commissioni devono essere composte in egual numero da rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché del Cantone.

3Le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori possono proporre ai Cantoni per la nomina i propri rappresentanti.

Art. 23 Compiti

1Le commissioni osservano:

a. l’evoluzione del numero e dei contenuti dei contratti collettivi di lavoro nel settore delle cure infermieristiche;

10 RS 822.11