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Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 8 pagine
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Art. 11 Durata minima e retribuzione delle pause
1L’interruzione del lavoro con pause è retta dall’articolo 15 capoverso 1 LL7.
2Le pause contano come lavoro retribuito.
Art. 12 Computo e compensazione di servizi di reperibilità e di picchetto Il Consiglio federale stabilisce in che misura i servizi di reperibilità e di picchetto contano come tempo di lavoro e in che modo questi servizi devono essere compensati.
Art. 13 Comunicazione di piani di servizio e servizi di reperibilità e di
picchetto
1I piani di servizio, compresi i servizi di reperibilità e di picchetto pianificati, devono essere comunicati ai lavoratori con almeno quattro settimane di preavviso.
2Se i lavoratori devono svolgere turni di servizio che differiscono dai piani di servizio comunicati, hanno diritto a una compensazione di tempo o finanziaria aggiuntiva pari al 25–50 per cento dei turni di servizio svolti. La compensazione deve avvenire, per quanto lo consentano le esigenze di servizio, sotto forma di tempo di riposo compensativo.
3Il Consiglio federale può prevedere un termine minimo di preavviso più lungo rispetto a quello previsto nel capoverso 1, se ciò è necessario per aumentare la protezione dei lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro.
4Stabilisce la compensazione di cui al capoverso 2 tenendo conto del termine entro il quale tali differenze sono state comunicate.
5I capoversi 1 e 2 non si applicano:
a. alle persone che, in conformità con il loro contratto di lavoro, si rendono disponibili volontariamente e in maniera generale per turni di servizio non pianificati e che ricevono a tale titolo un’indennità forfettaria;
b. ai lavoratori che vengono impiegati tramite prestatori secondo la LC8.
Art. 14 Audizione delle parti sociali
Dopo aver sentito le parti sociali, il Consiglio federale emana prescrizioni che rientrano nel suo ambito di competenza conformemente agli articoli 5–9, 12 e 13.
Variante 1 dell’art. 15:
Art. 15 Deroghe
1È possibile derogare alle condizioni di lavoro disciplinate negli articoli 5–13 a favore dei lavoratori; è possibile derogarvi a loro sfavore soltanto nell’ambito di contratti collettivi di lavoro che: