Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 94 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla seconda tappa di attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche

SPITEX Region Köniz e SZB propongono di integrare il capoverso come segue: «Il tempo impiegato per cambiarsi deve essere adeguatamente retribuito o conteggiato come tempo di lavoro».

Per Spitex ZH il capoverso è accettabile solo in presenza di un dispendio di tempo rilevante per cambiarsi e per lo spostamento verso il posto di lavoro. La retribuzione dovrebbe essere possibile anche sotto forma di accrediti di tempo.

Allianz pädiatrische Pflege chiede di retribuire adeguatamente il tempo impiegato per cambiarsi o di conteggiarlo come tempo di lavoro. Per le organizzazioni di assistenza e cura a domicilio è fondamentale che anche il tempo di spostamento conti come tempo di lavoro.

AL ZH chiede la seguente integrazione: «Il tempo impiegato per cambiarsi deve essere adeguatamente interamente retribuito».

M. Maier propone la seguente formulazione: «Il tempo impiegato per cambiarsi conta come tempo di lavoro retribuito». L’attuale formulazione «adeguatamente retribuito» è considerata troppo vaga.

4.1.11 Articolo 11

GE è dell’opinione che i datori di lavoro sarebbero più inclini a imporre il lavoro se le pause fossero retribuite (per es. obbligo di mantenere attivo il cercapersone durante le pause). La questione chiave sarà quindi la disponibilità durante la pausa.

GR osserva che l’articolo comporta una disparità di trattamento tra i lavoratori della stessa azienda e in altri settori, chiedendo di precisare che il pagamento del tempo delle pause si basa sulle condizioni quadro secondo l’articolo 15 LL ed eventualmente di specificare che il personale ha effettivamente a disposizione delle pause.

JU osserva che il progetto di legge, prevedendo la retribuzione di questo tempo senza tuttavia indicare motivi convincenti, rischia di far rientrare le pause nel campo d’applicazione dell’articolo 15 capoverso 2 LL secondo cui il personale deve restare a disposizione del proprio datore di lavoro, il che è molto sfavorevole per la salute sul lavoro.

VS e TI chiedono una precisazione in quanto si rimanda alle disposizioni della LL sulle pause per quanto concerne il loro carattere obbligatorio in funzione del tempo di lavoro ininterrotto, ma non al principio sancito nella LL secondo cui le pause non contano come orario di lavoro se al lavoratore è consentito di lasciare il posto di lavoro (art. 15 cpv. 2 LL).

PSS accoglie con favore il fatto che le interruzioni del lavoro valgano come tempo di lavoro retribuito, a prescindere dal fatto che si tratti di pause prolungate secondo l’articolo 15 capoverso 1 LL o di brevi interruzioni come una pausa caffè. Sarebbe auspicabile una modifica redazionale che renda chiaro a quale tipo di interruzione del lavoro si riferisce l’articolo 11 capoverso 2 LCInf.

UDC respinge e definisce «micromanagment» la determinazione del tempo impiegato per cambiarsi, della durata minima e della retribuzione delle pause o la comunicazione dei piani di servizio.

USS accoglie con favore l’articolo in quanto la nuova disposizione fornisce un chiarimento, tanto più che la questione se una pausa in cui è garantita la costante disponibilità debba essere considerata come fruita o come tempo di lavoro è oggetto di infinite discussioni.

curacasa, ASI, SHV, SVBG-PSAS e SVDE nonché ASI BE, ASI NE-JU, ASI SG TG AI AR, SHV Ostschweiz, SHV AG-SO, SHV SZ, SHV BE, SHV – ZH, SHV Zentralschweiz, SHV VD, SHV FR, SHV Oberwallis, FSL-Ti, BK-HEB, SIGA, Public Health Schweiz, AL ZH, Brotegg Praxis, E. Spichiger e S. Widmer osservano che non c’è nulla da obiettare al fatto che tali pause siano obbligatoriamente conteggiate come tempo di lavoro. Inoltre fanno notare che, nella quotidianità del lavoro infermieristico, le pause prescritte dall’articolo 15 capoverso 1 LL, che secondo le indicazioni della SECO andrebbero concesse al centro del rispettivo turno di lavoro, troppo spesso non raggiungono lo scopo di ristoro previsto.