Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 94 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla seconda tappa di attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche
zioni amministrative. Le strutture sanitarie di diritto pubblico sono direttamente o indirettamente collegate alle amministrazioni cantonali, il che potrebbe comportare potenziali conflitti di interessi. Una maggiore indipendenza degli ispettorati sarebbe necessaria per garantire l’obiettività e l’equità nell’applicazione delle sanzioni.
Anche VD segnala la problematica della mancanza di indipendenza delle autorità cantonali d’esecuzione. Si deve pertanto prevedere che, in caso di imposizione di sanzioni, si debba consultare un organo indipendente affinché la competenza non ricada unicamente sull’autorità cantonale d’esecuzione.
I Verdi chiedono che le sanzioni amministrative previste dall’articolo 20 capoverso 1 LCInf possano ammontare fino a 50 000 franchi.
AVASAD spiega che qualsiasi controllo, in linea di principio, concede tempo per attuare le raccomandazioni e conformarsi alle leggi e alle norme in vigore. La LCInf non prevede un meccanismo di questo tipo. Secondo AVASAD dovrebbe essere attuata una procedura simile a quella dell’articolo 51 LL.
AL ZH, BK-HEB, Brotegg Praxis, curacasa, E. Spichiger, FSL-Ti, Public Health Schweiz, ASI, ASI AI-AR-SG-TG, ASI BE, ASI NE-JU, SHV, SHV AG-SO, SHV BE, SHV FR, SHV NE-JU, SHV Ostschweiz, SHV SZ, SHV VD, SHV Zentralschweiz, SIGA, Syna, Travail.Suisse, VfP, S. Widmer, SVBG e SVDE osservano che l’importo massimo della sanzione amministrativa pari a 30 000 franchi è a loro avviso molto basso e può quasi essere definito simbolico. Considerate le dimensioni di alcune strutture sanitarie, il rapporto con i possibili risparmi conseguenti al mancato rispetto delle disposizioni della LCInf non è adeguato. Propongono che l’importo minimo della sanzione amministrativa sia pari all’1 per cento del fatturato dell’istituzione. In alternativa, l’ammontare della multa potrebbe essere legato al numero di equivalenti a tempo pieno (esclusi studenti e personale in formazione). A maggior ragione appare importante e irrinunciabile la trasparenza creata dall’elenco pubblico delle aziende colpevoli di infrazioni che dovrà essere tenuto dalla SECO.
Gruppe von Pflegenden ZG e T. Wolleb chiedono che la sanzione amministrativa sia aumentata fino a 50 000 franchi.
4.1.20.2 Articolo 20 capoverso 2
Nessun particolare commento.
4.1.20.3 Articolo 20 capoverso 3
Nessun particolare commento.
4.1.20.4 Articolo 20 capoverso 4
VSAA con CDS nonché AG, AI, BL, BS, GR, LU, SO, SZ, TG, UR e ZH sono dell’opinione che un elenco pubblico (una sorta di «gogna») non sia al passo con i tempi. Se si volesse istituire un elenco del genere, si dovrebbe tener conto della diversa gravità delle infrazioni. Le infrazioni di lieve entità non dovrebbero in nessun caso essere pubblicate per evitare un’eccessiva stigmatizzazione delle aziende. Sarebbe necessaria una gestione differenziata per garantire che solo le infrazioni gravi siano inserite nell’elenco pubblico.
GL, NW, OW e ZG ritengono che l’ultimo periodo dell’articolo 20 capoverso 4 debba essere stralciato senza sostituzione: «[…] L’elenco è pubblico».
PSS accoglie con favore il principio sancito all’articolo 20 capoverso 4 secondo cui le imprese colpevoli e sanzionate siano riportate in un elenco tenuto dalla SECO. Ai fini della trasparenza nei confronti dei lavoratori, per incentivare le aziende a evitare comportamenti illeciti in materia di diritto del lavoro e per consentire un monitoraggio adeguato, PSS propone che da questo elenco non si evinca solo l’azienda, ma anche il tipo di infrazioni sanzionate.
Per AVASAD l’iscrizione in un elenco pubblico è sproporzionata e, qualora tale elenco fosse istituito, occorre in ogni caso prevedere una durata massima dell’iscrizione.