Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 94 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla seconda tappa di attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche

costi sanitari» è multifattoriale. Le evidenze scientifiche dimostrano che migliori condizioni di lavoro e organici di personale più elevati si traducono in risparmi sui costi: riduzione di tassi di complicazioni, morbilità, mortalità, percentuale di errori e ospedalizzazione dei residenti di case di cura nonché riduzione del consumo di medicamenti. Questo vantaggio supera di gran lunga i costi aggiuntivi per il personale. Allo stesso tempo è chiaro che la demografia e il progresso della medicina portano a un notevole aumento del bisogno di cure. In considerazione degli obiettivi della LCInf, l’osservazione dell’evoluzione dei costi sanitari affidata alle commissioni nel settore delle cure infermieristiche ha senso solo se si riesce a separare chiaramente i fattori. Solo con questo presupposto è possibile valutare in modo concludente l’efficacia della LCInf.

Syna e Travail.Suisse sono favorevoli alla costituzione di commissioni cantonali nel settore delle cure infermieristiche. Tuttavia, la potenziale doppia rappresentanza dei Cantoni in veste di enti pubblici e datori di lavoro è problematica. Syna propone pertanto che i rappresentanti del settore pubblico all’interno della commissione non abbiano diritto di voto.

SNL accoglie con favore la creazione di un’istanza che si assuma i compiti di cui all’articolo

23. Le commissioni previste non sono tuttavia sufficienti, poiché oltre alla funzione di osservatore non dispongono di ulteriori competenze. SNL ritiene di fondamentale importanza l’introduzione della funzione di infermiere cantonale in tutti i Cantoni e in tutte le regioni, come avviene già oggi o come è previsto in quattro Cantoni (VD, SG, LU, VS). Queste figure devono essere dotate di competenze e di possibilità d’influenza ufficiali/politiche analoghe a quelle dei medici cantonali. Anche Association Les Engagés pour la santé! propone che al posto di una commissione venga creata la funzione di infermiere cantonale.

Unimedsuisse respinge l’istituzione di commissioni cantonali, poiché il loro ruolo, funzionamento e competenze non sono chiari. In molti Cantoni esistono già commissioni e l’istituzione di una nuova commissione comporterebbe un ulteriore aumento della burocrazia. Unimedsuisse propone di affidare i compiti che competerebbero a queste commissioni a un’organizzazione dipendente dall’infermiere cantonale ovunque esista una simile funzione e di promuoverne la creazione laddove non esista.

VfP accoglie con favore l’istituzione di commissioni cantonali nel settore delle cure infermieristiche in aggiunta al monitoraggio nazionale del settore. VfP nutre tuttavia delle riserve in merito alla sua composizione: a causa dei molteplici ruoli dei Cantoni non è garantita una reale parità (50:50) tra lavoratori e datori di lavoro. I Cantoni difenderebbero i propri interessi, che non tengono necessariamente conto di quelli del personale infermieristico. Inoltre, le commissioni sono prive di diritti e si presume quindi che porteranno a una struttura inefficiente e burocratica. L’obbligo di introdurre il ruolo di infermiere cantonale/regionale (Chief Nursing Officer, CNO), analogamente ad altri specialisti (p. es. medici, farmacisti e chimici cantonali),

sarebbe più efficace.

4.1.22.1 Articolo 22 capoverso 1

Nessun particolare commento.

4.1.22.2 Articolo 22 capoverso 2

Unia chiede l’integrazione «[…] rappresentanti delle associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori […]».

4.1.22.3 Articolo 22 capoverso 3

VSAA con CDS nonché AG, BL, BS, LU, NW, SO, SZ, TG, UR, ZG e ZH fanno presente che, secondo il rapporto esplicativo, la nomina dei membri della commissione spetta alle autorità d’esecuzione competenti e si chiedono se l’indipendenza degli organi d’esecuzione in questo caso sia garantita (art. 79 cpv. 2 lett. d OLL 1). Chiedono una modifica affinché la nomina sia effettuata dalle rispettive autorità sanitarie cantonali.