Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 56 pagine

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con le commissioni trilaterali esistenti per l’osservazione dell’evoluzione generale dei salari. In virtù del capoverso 2, le commissioni presentano all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) un rapporto annuale sulle osservazioni effettuate.

Sezione 6: Valutazione

Art. 24

L’attuazione della disposizione transitoria dell’articolo 197 numero 13 capoverso 1 lettera c Cost. attraverso l’elaborazione di una nuova LCInf costituisce una novità sotto più aspetti. L’UFSP e la SECO provvederanno a riesaminare periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia della presente legge (cpv. 1). Questo riesame comprende il controllo del successo delle disposizioni di cui agli articoli 5–13, 15 e 16 del presente avamprogetto, in particolare per quanto riguarda gli effetti sulla stipulazione e sui contenuti di CCL, la soddisfazione sul posto di lavoro, la permanenza dei lavoratori nella professione e l’evoluzione dei costi (lett. a). Sarà inoltre effettuata un’analisi sistematica della necessità di disciplinamenti per le condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche (lett. b) e saranno valutate le esperienze acquisite in Svizzera e all’estero in materia di disciplinamento delle condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche (lett. c).

A tal fine, è possibile basarsi sulle osservazioni delle commissioni cantonali di cui all’articolo 23 (cpv. 2).

Il Dipartimento federale dell’interno riferisce al Consiglio federale sui risultati della valutazione (cpv. 3).

Sezione 7: Disposizione penale

Art. 25

L’avamprogetto si limita a punire le infrazioni commesse dai datori di lavoro alle prescrizioni in materia di durata del lavoro e del riposo fissate agli articoli 5–13 dell’avamprogetto. In base all’articolo 59 capoverso 1 lettera a e all’articolo 61 capoverso 1 LL, vale quanto segue: il datore di lavoro che viola intenzionalmente queste prescrizioni è punito con la pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere (cpv. 1).

Secondo il capoverso 2, è applicabile l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197492 sul diritto penale amministrativo (DPA) concernente la responsabilità penale del padrone d’azienda. Questa disposizione prevede in particolare che se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche (padrone d’azienda, datore di lavoro, mandante o persona rappresentata) che l’hanno commessa.

Sezione 8: Disposizioni finali

92 RS 313.0