Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 56 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
mette di garantire che le organizzazioni abbiano la necessaria continuità e conoscenze sufficienti. In deroga alla disposizione pertinente contenuta nella LDist (art. 11), la legittimazione ad agire deve spettare solo alle organizzazioni dei lavoratori, ma non a quelle dei datori di lavoro. Nel caso in esame, una legittimazione ad agire da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro ostacolerebbe lo scopo di protezione previsto dalla legge.
Art. 20 Sanzioni amministrative
L’obiettivo delle sanzioni amministrative (cfr. art. 9 LDist) è di garantire il rispetto delle disposizioni relative alla durata del lavoro e del riposo di cui agli articoli 5–13 dell’avamprogetto. Il capoverso 1 sancisce che l’autorità cantonale di esecuzione competente può pronunciare una sanzione amministrativa sino a 30 000 franchi (cpv. 1). Può addossare totalmente o parzialmente ai datori di lavoro inadempienti le spese di controllo (cpv. 2).
Dopo aver pronunciato una sanzione amministrativa, l’autorità competente invia una copia della propria decisione alla SECO (cpv. 3), che registra in un elenco accessibile al pubblico i datori di lavoro a cui sono state inflitte sanzioni mediante decisioni esecutorie (cpv. 4).
Art. 21 Disposizioni applicabili della legge sul lavoro
Le disposizioni della LL concernenti l’obbligo del segreto, la comunicazione di dati e i sistemi d’informazione e documentazione (art. 44–44b LL), oltre che alcuni obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 45–48 LL) devono essere applicabili per consentire la corretta esecuzione da parte delle autorità competenti (lett. a e b). Per lo stesso motivo si applicano anche le prescrizioni della LL (art. 50–52, 54 e 56) concernenti le decisioni e i provvedimenti amministrativi (lett. c) e il ricorso contro le decisioni cantonali (lett. d).
Sezione 5: Commissioni cantonali nel settore delle cure infermieristiche
Art. 22 Costituzione
I Cantoni sono tenuti a istituire una commissione nel settore delle cure infermieristiche. Più Cantoni possono associarsi per istituire una commissione comune nel settore delle cure infermieristiche che rappresenti i diversi Cantoni interessati (cpv. 1). Le commissioni devono essere composte in egual numero da rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché del Cantone (cpv. 2).
Le associazioni professionali possono proporre candidature per queste funzioni (cpv. 3). In linea di principio, il potere esecutivo cantonale competente nomina i membri della commissione.
Art. 23 Compiti
Grazie alle loro conoscenze specialistiche nel settore sanitario, le commissioni osservano l’evoluzione del numero e dei contenuti dei CCL stipulati nel settore delle cure infermieristiche (cpv. 1 lett. a), nonché gli effetti delle variazioni del numero di lavoratori e delle loro condizioni di lavoro sulla qualità dell’assistenza sanitaria e sull’evoluzione dei costi sanitari (lett. b). Le commissioni avranno così i mezzi per esercitare una certa pressione sui datori di lavoro che adottassero misure che violano le disposizioni della presente legge o le condizioni di lavoro usuali nel settore delle cure infermieristiche. Queste commissioni non devono competere 40/56