Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 56 pagine

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curare che le deroghe alle condizioni previste sulla base degli articoli 5–13 non siano concluse con organizzazioni di lavoratori molto minoritarie o marginali oppure costituite appositamente. A tal fine, la variante 1 riprende le condizioni poste dall’articolo 73a capoverso 4 OLL 1 riguardanti la rinuncia alla registrazione della durata del lavoro. La condizione della rappresentatività è stata sviluppata dalla giurisprudenza in relazione al diritto di negoziare un CCL o di aderirvi77 e si applica qui allo stesso modo. La rappresentatività è determinata quindi in base alle circostanze concrete nel singolo caso. I sindacati minoritari non sono esclusi in prima battuta e possono essere rappresentativi a seconda dei casi. L’organizzazione che è parte contrattuale del CCL deve avere naturalmente anche la competenza relativa al luogo e alla materia (un sindacato deve annoverare il personale infermieristico tra i suoi membri e difenderne gli interessi, oltre ad essere geograficamente attivo nel luogo coperto dal CCL). Essa deve anche soddisfare la condizione della lealtà. Queste ultime due condizioni sono riconosciute anche dalla giurisprudenza78. Infine, in presenza di diverse organizzazioni rappresentative, a stipulare un CCL deve essere una maggioranza di esse. Il criterio è innanzitutto numerico, ma può anche integrare aspetti legati all’importanza socio-politica e alla dimensione delle rispettive organizzazioni in casi particolari, in presenza ad esempio di due organizzazioni rappresentative, situazione che non permette di raggiungere la maggioranza numerica.

Nell’ambito di queste negoziazioni non è tuttavia possibile derogare alle disposizioni della LL, alle disposizioni imperative del CO o ad altre disposizioni generali imperative del diritto del lavoro a livello federale e cantonale. Pertanto il capoverso 2 prevede che siano fatte salve le disposizioni imperative di altri atti normativi della Confederazione e dei Cantoni.

Variante 2: le disposizioni cantonali e comunali concernenti il rapporto di servizio di diritto pubblico così come le disposizioni contenute nei contratti di lavoro o nei CCL possono derogare alle diverse prescrizioni degli articoli 5–13 soltanto a favore dei lavoratori. Rimarranno ovviamente applicabili le disposizioni del diritto cantonale o comunale sul personale o accordi contrattuali che derogano alle disposizioni dell’avamprogetto a favore del personale attivo nel settore delle cure infermieristiche.

Sezione 3: Contratti collettivi di lavoro

Art. 16

I datori di lavoro e le loro associazioni devono negoziare con le associazioni del personale occupato nel settore delle cure infermieristiche la stipulazione di un CCL (cpv. 1). La scelta degli aspetti di diritto del lavoro disciplinati nel CCL può naturalmente andare oltre quanto menzionato negli articoli 5–13 ed è lasciata alle parti sociali, che potranno ad esempio disciplinare questioni relative alla retribuzione, al numero di giorni di vacanza o al congedo parentale.

Il diritto collettivo del lavoro non disciplina espressamente l’obbligo di negoziare un CCL. Tuttavia, tale obbligo può essere dedotto dal diritto vigente ed è giustificato da diverse ragioni. Il Tribunale federale79 ha riconosciuto il diritto ad aderire a un CCL, così come il diritto di nego-

77 In particolare DTF 113 II 37 consid. 4, 140 I 257 consid. 5.2

78 DTF 140 I 257 consid. 5.2.1

79 DTF 118 II 431 consid. 4a; 113 II 37 consid. 4 segg.