Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 56 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo

ziare e stipulare CCL, come parte della libertà sindacale sancita dall’art. 28 Cost., a condizione che siano adempiute le condizioni di rappresentatività e lealtà80. La dottrina prevalente riconosce anche un obbligo di negoziare un CCL81 per i datori di lavoro, argomentando che un datore di lavoro che si oppone a qualsiasi disciplinamento tramite CCL violerebbe la libertà di associazione della controparte e che il diritto di sciopero garantito dall’articolo 28 capoverso 3 Cost. presuppone che siano svolte trattative preliminari82. L’obbligo di negoziare non coincide con l’obbligo di stipulare effettivamente un CCL, ma obbliga le parti sociali ad avviare un processo il cui risultato è aperto cercando di raggiungere un accordo, in conformità con il principio di buona fede (art. 2 cpv. 1 CC)83. In Svizzera, tale obbligo è previsto in particolare dalla legge del 17 dicembre 201084 sulle poste (LPO, art. 4 cpv. 3 lett. c), dalla legge del 30 aprile 199785 sull’azienda delle telecomunicazioni (LATC, art. 16 cpv. 2) e dalla legge del 24 marzo 200086 sul personale federale (LPers, art. 38 cpv. 1).

Le precedenti spiegazioni relative alla stipulazione di CCL riguardano innanzitutto contratti di lavoro di diritto privato. L’obbligo di cui al capoverso 1 vige però anche per i Cantoni qualora impieghino personale infermieristico, anche se quest’ultimo non viene assunto secondo il CO ma secondo il diritto del pubblico impiego. In caso di obbligo di negoziazione di un CCL per i Cantoni occorre tenere conto di altri aspetti, ad esempio considerare che la stipulazione di un CCL nell’ambito del diritto pubblico implica la delega di competenze legislative a privati, visto che le disposizioni del CCL prendono il posto delle disposizioni del diritto del pubblico impiego87. Pur tenendo conto di questi ulteriori aspetti, si presume però che anche nei rapporti di lavoro di diritto pubblico sia ammessa la stipulazione di CCL. Per un istituto di cura appartenente all’amministrazione cantonale centrale è rilevante innanzitutto che il diritto del pubblico impiego in materia preveda CCL o per lo meno non li escluda espressamente88. Considerata l’ampia competenza federale nel settore della protezione dei lavoratori (cfr. n. 6.1.1), il legislatore federale può obbligare anche i Cantoni a negoziare CCL in questo ambito, a prescindere dal fatto che il diritto del pubblico impiego cantonale preveda CCL o per lo meno non li escluda espressamente. Il diritto cantonale stabilisce chi conduce le trattative per il datore di lavoro e chi sottoscrive il CCL.

I datori di lavoro e le loro associazioni devono informare annualmente il pubblico sullo stato delle negoziazioni, ad esempio in un rapporto d’attività (cpv. 2). Le commissioni cantonali potranno osservare l’evoluzione del numero e dei contenuti dei CCL stipulati nel settore delle cure infermieristiche (art. 23 cpv. 1).

Sezione 4: Esecuzione

80DTF 140 I 257 consid. 5.1 e 5.2.

81Cfr. parere legale di Kurt Pärli sull’obbligo di negoziare un CCL, su mandato dell’Ufficio federale della sanità pubblica, 2 novembre 2022, no

116 e riferimenti. Disponibile all’indirizzo www.ufsp.admin.ch > Professioni sanitarie > Professioni sanitarie del livello terziario > Attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche > Attuazione della 2ª tappa > Nuova legge federale sulle condizioni di lavoro adeguate alle esigenze nel settore delle cure infermieristiche > Documenti > Parere legale sull’obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro (CCL).

82Idem, n.117.

83Idem, n.117 segg.

84RS 783.0

85RS 784.11

86 RS 172.220.1

87 Lukasz Grebski, Der öffentlich-rechtliche Gesamtarbeitsvertrag, Berna 2021, n. marg. 144 segg.

88 Cfr. parere legale redatto da Kurt Pärli «GAV-Verhandlungspflicht gestützt auf Artikel 197 Ziffer 13 lit. c Bundesverfassung» del 2 novembre 2022, su mandato dell’UFSP, n. marg. 119 segg., in particolare 121; disponibile all’indirizzo www.ufsp.admin.ch > Professioni sanitarie > Professioni sanitarie del livello terziario > Attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche (art. 117b Cost.) > Attuazione della 2a tappa > Nuova legge federale sulle condizioni di lavoro adeguate alle esigenze nel settore delle cure infermieristiche > Documenti > Parere legale sull’obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro (CCL) 38/56