Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 56 pagine
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Secondo l’avamprogetto della nuova legge, per l’esecuzione si deve ricorrere alle strutture esistenti in materia di diritto del lavoro. Le disposizioni d’esecuzione dell’avamprogetto corrispondono in larga misura a prescrizioni vigenti, motivo per cui in questa sede si può rimandare anche alle indicazioni pertinenti contenute nei messaggi relativi a questi atti normativi (LL, legge dell’8 ottobre 199989 sui lavoratori distaccati [LDist], legge del 17 giugno 200590 contro il lavoro nero [LLN], legge federale del 24 marzo 199591 sulla parità dei sessi [LPar]).
Art. 17 Compiti dei Cantoni
Conformemente all’articolo 41 LL, i Cantoni sono responsabili dell’esecuzione della legge. L’esecuzione deve essere affidata alle autorità di esecuzione competenti di cui all’articolo 41 LL (ispettorati cantonali del lavoro). Poiché gli ispettorati cantonali del lavoro si occupano già oggi dell’esecuzione della legge sul lavoro, l’esecuzione nel quadro della LCInf appare come una ovvia estensione del loro settore di competenza. Dal rimando alle autorità esecutive di cui all’articolo 41 LL risulta anche l’applicabilità a queste ultime delle disposizioni procedurali secondo la LL, inclusa la facoltà di adire le vie legali presso le autorità cantonali di ricorso di cui all’articolo 41 capoverso 1 LL.
In vista dell’attuazione di CCL, oltre alle suddette spiegazioni relative all’esecuzione cantonale, vale quanto segue; se un CCL si applica a personale occupato nel settore delle cure infermieristiche, esso definisce gli organi (p. es. commissione paritaria) incaricati della sua esecuzione. Va da sé che, in queste situazioni, i costi legati al controllo del rispetto delle disposizioni del CCL sono a carico delle parti sociali.
Art. 18 Compiti della Confederazione
La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. Essa può dare istruzioni alle autorità cantonali di esecuzione (cpv. 1).
Le attribuzioni della Confederazione sono esercitate dalla SECO (cpv. 2). I capoversi 1 e 2 si basano sull’articolo 42 capoversi 2 e 3 LL.
Art. 19 Diritto d’azione delle associazioni dei lavoratori
Questa disposizione si basa sull’articolo 7 LPar, sull’articolo 11 LDist e sull’articolo 15 LLN.
La situazione eterogenea nel settore delle cure infermieristiche e i rischi in relazione al mantenimento del posto di lavoro in caso di azione individuale giustificano il fatto che alcune organizzazioni possano intentare un’azione giudiziaria a proprio nome. Questo diritto consente al lavoratore di prendere le distanze e di non esporsi in prima persona. Inoltre, le organizzazioni possono difendere un interesse collettivo, ad esempio se un intero gruppo di lavoratori si trova ad affrontare un problema legato alla protezione del personale.
Per poter agire, l’organizzazione deve sottostare a due condizioni: esistere da almeno due anni e tutelare per statuto gli interessi sociali ed economici dei lavoratori. Questa restrizione per-
89 RS 823.20
90 RS 822.41
91 RS 151.1