Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/104: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (Garanzia del principio secondo il quale la raccolta dei dati avviene una sola volta) · 43 pagine

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È vero che il trattamento di dati personali particolarmente sensibili, tra cui i dati relativi alla salute, richiede una base giuridica formale chiara sia a livello federale che in tutti i Cantoni. In assenza di tale base, questi dati personali sensibili non possono essere trattati. Non è quindi sufficiente descrivere i dati in modo generico all'articolo 22 capoverso 2. La legge deve definire chiaramente quali dati personali devono essere trasmessi.

Organizzazioni del settore sanitario – Fornitori di prestazioni

Alla lettera d) sono richiesti il tipo, l'entità e i costi delle prestazioni fornite, nonché la fatturazione. I fornitori di prestazioni devono quindi indicare nella fattura losconto previsto all'articolo 56 capoverso 3 (art. 76a cpv. 1 OAMal), il che, secondo AGZ, l’AMDHS, l’ASD, BÄV, la FMCH, la FMH, GAeSO, mfe, pharmaSuisse, la SMCB e la SSMIG, non è né opportuno né proporzionato.

H+ rileva che i dati relativi alla fatturazione menzionati nelle spiegazioni dell'UFSP relative all'articolo 22 capoverso 2 lettera d LAMal sono informazioni che rimangono nel quadro della LAMal. A suo avviso, la raccolta e la trasmissione di dati relativi alla fatturazione delle prestazioni LCA non può essere giustificata giuridicamente da questo articolo di legge.

Secondo l'ASI, è essenziale dal punto di vista dell'assistenza sanitaria che i livelli di formazione siano valutati in modo uniforme nei diversi contesti. Oltre agli indicatori di qualità medica, occorre menzionare anche gli indicatori di qualità dell'assistenza sanitaria. L'ASI propone quindi la seguente modifica alla lettera f: «indicatori di qualità medica e dell'assistenza sanitaria».

Organizzazioni del settore sanitario – Assicuratori

Per la CSS, HSK e tarifsuisse sa, i dati relativi all'intera azienda sono necessari per la frase introduttiva al fine di poter verificare l'esattezza della ripartizione dei costi e in particolare dell'attribuzione dei costi alle prestazioni LAMal. Ad oggi, il Tribunale amministrativo federale non è stato in grado di determinare il valore del punto tariffario TARMED sulla base dei dati relativi ai fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale, ad esempio per le prestazioni mediche, a causa della mancanza di dati sufficienti (in particolare una ripartizione dei costi insufficiente). Ciò dimostra chiaramente che la banca dati finora disponibile non è sufficiente e che è quindi necessario definire una banca dati completa (in cui siano visibili separatamente tutti gli enti pagatori dei fornitori di prestazioni, e non solo quelli che sono sogetti alla LAMal). Essi propongono quindi la seguente modifica: «I dati di cui al capoverso 1 comprendono le informazioni relative a tutte le prestazioni della struttura, ripartite per ente pagatore, e riguardano: (...)». Per quanto riguarda la lettera a, sono necessarie caratteristiche identitarie quali il nome della struttura, il numero di identificazione, l'ubicazione, ecc. Inoltre, conformemente all'articolo 22a capoverso 3, non è prevista alcuna anonimizzazione dei fornitori di prestazioni. Finora gli ospedali fornivano agli assicuratori dati contenenti caratteristiche identitarie. Gli assicuratori chiedono che i dati che in futuro saranno trasmessi tramite l'UST contengano anche caratteristiche identitarie per tutti i fornitori di prestazioni nei settori stazionario e ambulatoriale. Propongono quindi la seguente modifica della lettera a: «a. i dati operativi: il nome dell'istituto, il numero di identificazione, l'ubicazione, il tipo di attività esercitata, l'infrastruttura e le attrezzature, nonché la forma giuridica;». Al fine di precisare le prestazioni, in particolare per quanto riguarda la ripartizione dei costi, propongono la seguente modifica della lettera d: «d. il tipo, l'entità e i costi delle prestazioni ospedaliere, ambulatoriali e di cura a lungo termine fornite, nonché la loro fatturazione;». Secondo la CSS, HSK e tarifsuisse sa, le prestazioni di interesse generale spesso non sono indicate con precisione e vengono quindi ingiustamente prese in considerazione nel calcolo del benchmark o delle tariffe. Propongono quindi di aggiungere la seguente nuova lettera e: «e. i ricavi e i costi delle prestazioni di interesse generale;». Le lettere e e f del progetto diventano le lettere f e g.