Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/104: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (Garanzia del principio secondo il quale la raccolta dei dati avviene una sola volta) · 43 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati
comunicare consente ai fornitori di prestazioni di prevedere interfacce adeguate nei sistemi informativi e di dati al fine di poter automatizzare tali processi di comunicazione.
L'ASSM guarda con occhio critico la messa a disposizione gratuita dei dati da parte dei fornitori di prestazioni: per la messa a disposizione dei dati è necessario un modello di finanziamento sostenibile. La conservazione e il controllo della qualità dei dati da parte dei fornitori di prestazioni sono costosi e non vengono adeguatamente considerati nell'attuale modello di remunerazione.
Secondo unimedsuisse, l'UFSP parte dal presupposto errato che i processi di negoziazione delle tariffe e di sviluppo della struttura tariffale abbiano esigenze simili in materia di dati. Si tratta invece di due processi diversi con esigenze diverse in materia di dati. Le negoziazioni tariffarie devono avvenire a livello aziendale e non a livello di dati individuali. In caso contrario, le negoziazioni non verterebbero più sull'efficienza dell'azienda, ma su casi specifici che non sono rappresentativi dell'insieme dei casi trattati dall'azienda. Ciò porterebbe a discussioni interminabili che non farebbero altro che intensificare i conflitti esistenti e costerebbero nuovamente molto caro al sistema sanitario. unimedsuisse si oppone formalmente alla trasmissione dei dati all'UFSP prevista ai fini delle negoziazioni tariffarie. È quindi opportuno aggiungere quanto segue alla lettera b: «..., l'elaborazione e lo sviluppo, nonché l'adeguamento e la manutenzione della struttura tariffale, ...». unimedsuisse sottolinea inoltre che i dati di fatturazione menzionati nelle spiegazioni del ll'UFSP sono informazioni che rimangono nell'ambito della LAMal. La rilevazione e la trasmissione dei dati di fatturazione per le prestazioni LCA non possono essere giustificate giuridicamente da questo articolo di legge.
4.3 Pareri sull'articolo 22 capoverso 2 LAMal Cantoni
Secondo la CDS, così come AG, LU e VS, non è abbastanza chiaro se la disposizione di cui all'articolo 22 capoverso 2 lettera d sia formulata in modo sufficientemente dettagliato. Inoltre, la banca dati accessibile a Cantoni per la procedura di approvazione o di fissazione delle tariffe ambulatoriali dovrebbe essere in futuro più ampia e soddisfare i requisiti procedurali corrispondenti. La CDS, così come LU e VS, ritiene inoltre che ai Cantoni dovrebbe essere garantita la trasparenza sui dati presi in considerazione nella struttura tariffale ambulatoriale.
Secondo VS, il capoverso 2 lettera d non è formulato in modo sufficientemente dettagliato. Nell'ambito della tariffazione, i Cantoni dovrebbero poter ottenere in particolare i dati relativi all'importo fatturato per le prestazioni in base alla struttura tariffale in questione. In tal senso, l'aggiunta proposta «e la loro fatturazione», poiché astratta, potrebbe dare adito a differenze di interpretazione tra i fornitori di prestazioni e i destinatari dei dati. Il Cantone del Vallese propone la seguente formulazione: «d. il tipo, l'entità e i costi delle prestazioni fornite nonché l'importo fatturato per tali prestazioni».
ZH accoglie con favore la formulazione precisa di questa disposizione. La designazione precisa dei dati personali che i fornitori di prestazioni devono comunicare all'UST tiene sufficientemente conto del principio di legalità. Il contenuto dei dati personali da comunicare è definito in modo tale che i fornitori di prestazioni possano comprendere chiaramente, nella loro attività professionale quotidiana e sin dal momento della rilevazione dei dati, quali dati rilevati presso le persone interessate rientrano nella disposizione e quali no. Inoltre, l'elenco preciso dei dati personali da comunicare consente ai fornitori di prestazioni di prevedere interfacce adeguate per i sistemi informativi e di dati, affinché tali processi di comunicazione possano essere automatizzati.
Secondo TG, occorre contestare il parere espresso al punto 3.1 del rapporto esplicativo secondo cui la base giuridica formale per il trattamento dei dati può essere formulata in modo «relativamente aperto» ed essere riportata «in un'ordinanza o in regolamenti di trattamento».