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Consultazione 2023/11: Ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV) · 8 pagine

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Ordinanza Avamprogetto

sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV)

del…

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 4, 10 capoverso 2, 20 capoverso 4, 25 e 39 della legge federale del 30 settembre 20221 sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (LPMFV),

ordina:

Sezione 1: Misure degli operatori di servizi su richiesta

Art. 1 Requisiti per il sistema per il controllo dell’età prima del primo

utilizzo

(art. 8 cpv. 2 lett. a LPMFV)

1L’età della persona che intende aprire un conto presso un servizio su richiesta deve essere verificata mediante una procedura adeguata prima del primo utilizzo del servizio su richiesta. È considerata adeguata qualsiasi procedura che consenta usualmente di accertare correttamente l’età nel singolo caso.

2Se la persona che intende aprire un conto presso un servizio su richiesta è minorenne, l’offerta va limitata in funzione delle categorie d’età applicabili. La limitazione non può essere rimossa dal minorenne interessato.

Art. 2 Requisiti per il sistema di controllo parentale

(art. 8 cpv. 2 lett. b LPMFV)

1Al primo utilizzo del servizio su richiesta, la persona che ha aperto un conto presso il servizio deve:

a. essere informata sulla presenza di un sistema di controllo parentale e sulle sue funzioni;

b. avere la possibilità di attivare o disattivare il sistema.

RS ..........

1 RS …; FF 2022 2406