Progetto
Consultazione 2023/11: Ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV) · 8 pagine
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e. garantire un trasferimento di conoscenze.
4La richiesta deve contenere almeno i seguenti documenti e indicazioni sull’attività prevista o sul progetto modello previsto:
a. genere e volume;
b. scopo, gruppi di destinatari e utilità;
c. persone e organizzazioni coinvolte;
d. finanziamento e budget;
e. conto annuale riveduto dell’anno precedente;
f. statuti e linee direttive o descrizione dell’organizzazione, se disponibili;
g. per i progetti modello di cui al capoverso 3, descrizione del carattere di modello.
Art. 22 Concessione degli aiuti finanziari per attività sovraregionali e
progetti modello
(art. 29 cpv. 3 LPMFV)
1Gli aiuti finanziari alle organizzazioni di diritto privato senza scopo di lucro e a quelle di diritto pubblico sono concessi mediante decisione.
2Gli aiuti finanziari ai Cantoni e ai Comuni sono concessi in virtù di un contratto di diritto pubblico secondo l’articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi (LSu). Il contratto disciplina in particolare:
a. il genere, il volume, lo scopo e l’utilità dell’attività o del progetto modello;
b. le prestazioni del Cantone o del Comune;
c. le persone e organizzazioni coinvolte;
d. la presentazione dei rapporti e la garanzia della qualità;
e. le modalità di pagamento.
3Gli aiuti finanziari ai Comuni sono concessi d’intesa con i Cantoni interessati.
Art. 23 Ammontare degli aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti
modello
(art. 29 cpv. 3 LPMFV)
1Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:
a. del genere e dell’importanza dell’attività o del progetto modello;
b. dell’interesse che l’attività o il progetto modello riveste per la Confederazione;
c. delle prestazioni proprie delle organizzazioni, dei Cantoni o dei Comuni, come pure dei contributi di altri organi federali e di terzi.
2Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.