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Consultazione 2023/11: Ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV) · 8 pagine

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4Un adulto che lavora per l’organo che svolge il test si tiene costantemente nel campo visivo del minorenne durante il test. Se gli pare opportuno al fine di proteggere il minorenne, interviene nello svolgimento del test.

Art. 14 Garanzia dell’anonimato dei minorenni

(art. 25 lett. b LPMFV)

1L’anonimato del minorenne va garantito per l’intera durata della procedura del test.

2Il minorenne e l’accompagnatore di cui all’articolo 13 capoverso 4 non possono svolgere test in luoghi che frequentano regolarmente.

Art. 15 Verbalizzazione dei test

(art. 25 lett. c LPMFV)

1Dopo lo svolgimento del test, deve essere redatto un verbale scritto.

2Nel verbale vanno fornite tutte le indicazioni rilevanti sul test svolto. Vi vanno allegati giustificativi e foto.

3Nel verbale non devono figurare indicazioni relative al minorenne, fatta eccezione per la sua data di nascita.

Art. 16 Riscontri ai fornitori e agli organizzatori interessati

(art. 25 lett. d LPMFV)

I fornitori e gli organizzatori presso i quali è stato svolto un test vanno informati entro dieci giorni lavorativi circa il test, il suo risultato e il seguito della procedura. Al contempo va inviata loro una copia del verbale e dei relativi giustificativi.

Art. 17 Coordinamento dei test d’acquisto

(art. 23 cpv. 1 LPMFV)

1L’UFAS può esigere dai Cantoni tutte le informazioni di cui necessita per coordinare i suoi test d’acquisto con quelli dei Cantoni.

2Per svolgere un test d’acquisto in adempimento dei propri compiti di vigilanza può partecipare a un test d’acquisto previsto da un Cantone. Il Cantone può rifiutare, se vi sono validi motivi.

Art. 18 Emolumenti per i test

(art. 33 cpv. 1 LPMFV)

1Se un test che ha svolto ha dato adito a un reclamo, l’UFAS può riscuotere dal fornitore o dall’organizzatore emolumenti pari a 150 franchi per ora di attività delle persone incaricate dello svolgimento dei test.

2Se un test che ha svolto ha dato adito a un reclamo, un Cantone può riscuotere dal fornitore o dall’organizzatore emolumenti pari al massimo a 150 franchi per ora di attività delle persone incaricate dello svolgimento dei test.

3Per ogni test di cui al capoverso 1 o 2 possono essere fatturate al massimo cinque ore di lavoro.