Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 15 pagine
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La maggior parte dei Cantoni chiede in particolare che per l’assoggettamento sia determi- nante la situazione alla fine dell’esercizio e che venga fissato un termine di scadenza unita- rio. Essi presentano inoltre proposte di integrazione e di modifica per il sistema d’informa- zione centrale, la procedura di ricorso, la procedura di ripartizione tra i Cantoni e l’indennità spettante alle amministrazioni cantonali.
L’UDC nonché numerose associazioni economiche e organizzazioni esigono che in Svizzera le norme sull’imposizione minima vengano introdotte il più tardi possibile. Inoltre invitano il Consiglio federale a seguire costantemente gli sviluppi internazionali. In caso di ritardi, so- prattutto nell’UE, occorre verificare nuovamente nello specifico la data di entrata in vigore in Svizzera. In particolare economiesuisse, SwissHoldings, ASB e ABPS esprimono preoccu- pazioni in merito a un’entrata in vigore già nel 2024, tanto più che in diversi Stati non è chiaro se e quando verrà introdotta l’imposizione minima. Anche gli ambienti economici auspicano che l’entrata in vigore dell’UTPR non venga fissata già a fine 2023. Altre associazioni econo- miche come il GEM e l’ASA nonché Travail.Suisse e l’UCS si sono espressi a favore, così come i Cantoni GE e GR, di un’entrata in vigore contemporanea a quella degli Stati membri dell’UE. Il PLR ha espresso perplessità in particolare sull’anno d’introduzione della cosid- detta UTPR. Altri partiti e Cantoni così come la CDCF non si sono espressi esplicitamente sull’entrata in vigore durante la procedura di consultazione.
Le Commissioni competenti di entrambe le Camere federali devono essere informate per tempo sugli sviluppi e sui prossimi passi da compiere. ABPS, economiesuisse e ASB esor- tano a ponderare con attenzione i vantaggi e gli svantaggi di tutti gli scenari di intervento possibili, senza tuttavia dare più peso alle maggiori o minori entrate che potrebbero risultare a breve termine per le imprese o il fisco (Confederazione, Cantoni e Comuni). Al contrario, la Svizzera dovrebbe prodigarsi al fine di garantire anche in futuro la propria competitività e in- fluenzare così positivamente la sua situazione finanziaria a breve, medio e lungo termine.
PLR, UDC e gran parte delle associazioni economiche e delle organizzazioni chiedono di ri- nunciare a una regolamentazione eccessiva («swiss finish»). L’obiettivo primario dovrebbe essere quello di agevolare il più possibile l’attuazione, sfruttando i margini d’azione concessi dall’OCSE.
L’UDC chiede che i diritti di esaminare le informazioni relative alle imprese debbano essere concessi in base al motto «quanto necessario ma il meno possibile».
Il PSS critica la mancata rinuncia alla deduzione sulla sostanza e auspica invece l’adozione della normativa UE. Deplora inoltre l’ampia regolamentazione in materia di deducibilità di pene pecuniarie e multe.
3.2. Obbligo fiscale soggettivo
I partecipanti alla consultazione accolgono la proposta del DFF di assoggettare all’imposta un’unità operativa per ogni gruppo di imprese in Svizzera e di affidare la tassazione a un solo Cantone per l’intero gruppo di imprese (cosiddetto «sportello unico»).
Il Cantone VD, EXPERTsuisse, USS, ASB, ABG e veb.ch ritengono la formulazione dell’arti- colo 5 poco chiara e invitano a una rielaborazione nel rispetto di un’attuazione coerente del principio dello «sportello unico».
Il criterio proposto per stabilire l’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa (l’utile netto medio più elevato o il capitale proprio medio più elevato dei tre esercizi precedenti)
viene messo in discussione. La maggior parte dei Cantoni propone di prendere come riferi- mento la somma di bilancio media in base al conto annuale secondo il Codice delle obbliga- zioni (CO) dei tre esercizi precedenti. I Cantoni AG e GR suggeriscono invece di fondarsi sul capitale proprio medio risultante dal conto annuale secondo il CO dei tre esercizi precedenti per ciascuna società. Alcune associazioni economiche esigono che sia il gruppo di imprese stesso a stabilire quale unità operativa in Svizzera assoggettare all’imposta (CP, OREF,
usam, ASB, ABG).