Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 15 pagine
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3.4.7. Reclamo
La maggioranza dei Cantoni ritiene che l’articolo 18 capoverso 2 non indichi chiaramente se il reclamo debba essere presentato esclusivamente per via elettronica.
EXPERTsuisse, SwissHoldings e la Conferenza fiscale delle città svizzere chiedono che il ricorso diretto secondo l’articolo 23 capoverso 1 necessiti anche del consenso del recla- mante. La Conferenza fiscale delle città svizzere chiede inoltre di stralciare il consenso dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
EXPERTsuisse auspica che il diritto di reclamo venga limitato all’AFC quale autorità di vigi- lanza (cpv. 2).
OREF e la Conferenza fiscale delle città svizzere fanno notare che l’amministrazione canto- nale dell’imposta integrativa non può avere alcun interesse a presentare reclamo contro le proprie decisioni e pertanto chiedono di stralciare la prima parte del periodo del capoverso 2.
La maggioranza dei Cantoni esorta a stralciare il capoverso 3, poiché i termini di opposizione per ricorrere sono già desumibili dal rimando generale alla LIFD.
3.4.8. Scadenza dell’imposta integrativa
La maggioranza dei Cantoni e la CDCF chiedono di fissare una scadenza unitaria a fine marzo del secondo anno dopo l’inizio dell’esercizio interessato. Ciò semplificherebbe l’im- piego e la programmazione dell’applicazione di riscossione.
Per contro, economiesuisse e SwissHoldings approvano la disposizione prevista nell’avam- progetto di ordinanza e respingono la proposta della CDCF, poiché questa comporterebbe una notevole riduzione del termine per le imprese il cui esercizio è inferiore a un anno. Non ritengono opportuno penalizzare le imprese in base alla durata del loro esercizio.
3.4.9. Ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni e tra i Cantoni
I Cantoni BE e GR chiedono che per la ripartizione tra la Confederazione, i Cantoni e i Co- muni si scelga una normativa che permetta di utilizzare gli strumenti e i sistemi di ripartizione esistenti (ad es. l’applicazione DMAK per il rendiconto con la Confederazione). A tal fine sa- rebbe necessario semplificare soprattutto la disposizione concernente le quote dei Cantoni.
ABPS fa notare che la ripartizione dell’imposta integrativa tra i Cantoni non deve influenzare in alcun modo la contabilizzazione dell’imposta integrativa tra le diverse unità operative sviz- zere.
La maggioranza dei Cantoni chiede che il rendiconto di cui all’articolo 37 sia allestito entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della tassazione dell’imposta integrativa.
Inoltre, l’articolo 37 capoverso 3 dovrebbe essere completato in modo che il rendiconto defi- nitivo delle somme incassate venga allestito sulla base della tassazione passata in giudicato.
Occorrerebbe integrare anche una disposizione che ricalchi l’articolo 197 capoverso 2 LIFD secondo cui il Tribunale federale decide come istanza unica se i Cantoni non possono accor- darsi.
Per principio, la cosiddetta seconda ripartizione che tiene conto delle circostanze intercanto- nali (stabilimenti d’impresa, immobili) dovrebbe essere effettuata in base a fattori di esclu- sione provvisori. Se dalle tassazioni dell’imposta sull’utile passate in giudicato risultano note- voli scostamenti di oltre 100 000 franchi per Cantone, i Cantoni interessati devono poter ri- chiedere un rendiconto di correzione.
Il Cantone GR fa notare che la normativa proposta nei capoversi 2 e 3 concernente il versa- mento delle quote del gettito lordo dell’imposta integrativa spettanti agli altri Cantoni com- porta un notevole onere amministrativo in ambito di riscossione. Pertanto suggerisce che per il versamento delle quote dei Cantoni si applichi la medesima regolamentazione valida per la quota della Confederazione (cfr. art. 36 cpv. 2).