Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 15 pagine

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Infine, gran parte dei Cantoni chiede lo stralcio senza sostituzione del capoverso 4 dell’arti- colo 5, in quanto i possibili casi di applicazione dovrebbero essere molto limitati e l’obbligo fiscale potrebbe essere contestato anche nella procedura di tassazione.

3.3. Responsabilità

Il PLR e la maggioranza delle associazioni economiche e delle organizzazioni criticano la norma sulla responsabilità. La responsabilità di ciascuna unità operativa dovrebbe limitarsi all’imposta integrativa che le è stata imputata secondo l’articolo 12 (imputazione dell’imposta integrativa alle unità operative). A livello sussidiario, la responsabilità dovrebbe concentrarsi sulla società che presenta il maggior numero di partecipazioni e che, quindi, possiede indiret- tamente i valori patrimoniali delle filiali oppure sulla società che detiene la maggioranza dei valori patrimoniali altrove (SwissHoldings, economiesuisse, ASB, ABPS, EXPERTsuisse).

ASA e AMAS respingono la presente norma sulla responsabilità solidale, in quanto essa in- terferirebbe con gli ambiti di protezione della LICol e della LSA.

3.4. Singole disposizioni

3.4.1. Rimando alla LIFD

Il rimando alle disposizioni procedurali della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’impo- sta federale diretta (LIFD; RS 642.11) viene accolto favorevolmente.

OREF e ABG sottolineano che tale rimando include anche le norme relative alla revisione e al ricupero d’imposta. Chiedono di fare chiarezza sul modo in cui una rettifica a posteriori di una tassazione svizzera possa influire sull’imposta integrativa riscossa in Svizzera.

3.4.2. Competenza territoriale

Le disposizioni relative alla competenza territoriale sono accolte dalla maggioranza dei parte- cipanti alla consultazione.

EXPERTsuisse, OREF e ABG esigono che la competenza venga attribuita al Cantone cui l’unità operativa appartiene fiscalmente alla fine dell’esercizio.

3.4.3. Sistema d’informazione in materia di imposta integrativa

L’introduzione di un sistema d’informazione in materia di imposta integrativa gestito dai Can- toni viene accolta dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione.

Il Cantone VD invita a precisare nell’ordinanza e nel commento che la comunicazione tra l’autorità cantonale competente e l’unità operativa assoggettata all’imposta non deve avve- nire esclusivamente per via elettronica e tramite il sistema d’informazione, ma che la tassa- zione e le decisioni possono avere luogo anche a livello decentralizzato e per posta. Inoltre, la procedura di ricupero d’imposta e la procedura di ricorso possono essere effettuate in ma- niera decentralizzata nei sistemi cantonali.

UDC ed economiesuisse chiedono che i Cantoni ricevano solo i diritti di informazione e di trattamento assolutamente indispensabili.

La maggioranza dei Cantoni esige una base giuridica che consenta loro di utilizzare tutti i dati e tutte le informazioni ottenuti al momento della riscossione dell’imposta integrativa an- che per questioni inerenti all’imposta federale diretta.

Inoltre, gran parte dei Cantoni chiede che, in caso di omissione, l’iscrizione come unità ope- rativa assoggettata all’imposta avvenga d’ufficio e che sia comminata una multa secondo l’articolo 28. Andrebbe sancito anche l’obbligo di utilizzare il sistema d’informazione e di rice- vere domande e decisioni per via elettronica.

Economiesuisse auspica che le agevolazioni amministrative consentite dalle norme GloBE siano concesse alle imprese anche nel quadro dell’attuazione in Svizzera. Infatti, durante la fase introduttiva, il GIR non richiede informazioni sulle singole unità operative, a condizione