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Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 13 pagine

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Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull’imposizione minima, OImM)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 197 numero 15 della Costituzione federale1,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

1 La presente ordinanza disciplina l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese attraverso un’imposta integrativa determinata sulla base degli utili delle loro unità operative, che:

a. appartengono fiscalmente alla Svizzera (imposta integrativa svizzera);

b. non appartengono fiscalmente alla Svizzera (imposta integrativa internazionale).

2 La valutazione dell’appartenenza fiscale è disciplinata negli articoli 50–52 della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta (LIFD).

Art. 2 Diritto applicabile

1 Fatte salve le disposizioni della presente ordinanza, le «Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» del 14 dicembre 20213 dell’Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting dell’OCSE/G20 («prescrizioni modello GloBE») si applicano direttamente all’imposta integrativa internazionale e per analogia all’imposta integrativa svizzera.

2 L’articolo 9.3.5 delle prescrizioni modello GloBE non è applicabile.

RS ...

1RS 101

2 RS 642.11

3Le prescrizioni modello GloBE sono consultabili gratuitamente all’indirizzo

www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economyglobal-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.pdf.

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