Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/16: Modifica dell’ordinanza del DEFR concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali · 40 pagine

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1. Situazione iniziale

Sulla base della legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese (LAP; RS 531) la Confederazione adotta misure per garantire l’approvvigionamento del Paese in situazioni di grave penuria. Una delle misure preparatorie è la costituzione di scorte di beni d’importanza vitale. Secondo l’articolo 7 LAP il Consiglio federale può prevedere per determinati beni d’importanza vitale la costituzione di scorte obbligatorie. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce ai sensi dell’articolo 6 dell’ordinanza del 10 maggio 2017 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali il volume e la qualità delle scorte (RS 531.215.11). Ha esercitato questa competenza con l’entrata in vigore dell’ordinanza del DEFR concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali (RS 231.215.111).

L’Approvvigionamento economico del Paese (AEP) riesamina regolarmente la politica in materia di scorte obbligatorie. Negli ultimi anni ha rivisto in maniera approfondita tale politica nel settore della produzione agricola e delle derrate alimentari. Nel maggio 2019 l’organizzazione dei quadri della milizia dell’AEP ha chiesto al Delegato all’approvvigionamento economico del Paese di modificare in maniera sostanziale la costituzione di scorte obbligatorie.

In considerazione di queste richieste, l’AEP propone una modifica significativa alle scorte obbligatorie nel settore alimentare. Le modifiche previste riguardano beni per i quali il Consiglio federale ha già stabilito la costituzione di scorte obbligatorie. Di conseguenza, in virtù dell’articolo 6 dell’ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali, il DEFR ha la competenza di stabilire le modifiche da apportare. Tuttavia, alla luce della portata politica, finanziaria ed economica del progetto, l’Esecutivo ha deciso di svolgere una procedura di consultazione.

2. Il progetto posto in consultazione

Il Consiglio federale intende adeguare la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali in modo da poter mantenere un approvvigionamento minimo nel Paese per un massimo di 12 mesi fino all’inizio del nuovo periodo vegetativo. A tal fine ha preso in considerazione il contributo essenziale fornito dalla produzione interna per garantire l’approvvigionamento in situazioni di grave penuria. Per calcolare il volume delle scorte obbligatorie si ipotizza il blocco di tutte le importazioni di derrate alimentari e la necessità di una loro piena compensazione. Viene presa in considerazione l’interruzione non soltanto delle importazioni di prodotti grezzi, ma anche di prodotti trasformati, che in tempi normali contribuiscono in modo significativo all’approvvigionamento. Al contempo, si presuppone che possa essere mantenuta stabile la resa della produzione interna e che siano disponibili i mezzi di produzione necessari.

Sulla base di questi obiettivi, le scorte obbligatorie nel settore dei cereali saranno aumentate di circa 250 000 tonnellate, passando dalle attuali 507 900 a 755 000. Per gli oli e i grassi commestibili vegetali viene proposto un aumento del volume delle scorte obbligatorie di circa 10 000 tonnellate (dalle attuali 35 583 a 44 000). Lo zucchero deve essere mantenuto nelle scorte obbligatorie come riserva strategica all’attuale livello di circa 55 000 tonnellate.

Le scorte di alimenti ricchi di proteine per l’alimentazione degli animali dovranno in futuro coprire il fabbisogno medio di suini e pollame per circa due mesi. Il progetto prevede quindi di ridurre il volume delle scorte obbligatorie a 58 000 tonnellate dalle attuali 93 300. Per quanto riguarda gli alimenti ricchi