Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/2: Modifica d’ordinanza (OEAE) riguardante il fermo e il sostegno finanziario corrisposto dalla Confederazione ai centri di partenza cantonali · 15 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione dell’OEAE – Fermo di breve durata e aiuto finanziario da parte della Confederazione ai Cantoni che gestiscono centri cantonali di partenza

3.3 Altre osservazioni

Confine orientale e meridionale

Il Cantone SG approva in linea di principio la possibilità di un sostegno finanziario da parte della Confederazione ai Cantoni che devono affrontare un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine. Ritiene però deplorevole che il nuovo regolamento sugli importi forfettari della Confederazione non si applichi al Cantone SG, nonostante il numero persistentemente elevato di ingressi illegali al confine orientale. L’accordo di riammissione in vigore con l’Austria non prevede la possibilità di rimpatriare le persone con una risposta Eurodac positiva, per cui, secondo l’interpretazione austriaca dell’accordo di riammissione, il rimpatrio in Austria non è possibile. Le autorità austriache insistono invece sull’esecuzione di procedure Dublino formali, che richiedono tempo e risorse. È quindi necessario un accordo di riammissione più efficiente con l’Austria o un sostegno finanziario da parte della

Confederazione indipendentemente da un accordo di riammissione esistente con uno Stato limitrofo.

L’UDC è preoccupata per l’interpretazione unilaterale dell’accordo di riammissione da parte dell’Austria, per cui non sono possibili i rinvii in tale Paese. Il Consiglio federale deve inoltre esercitare pressioni sull’Italia, affinché possano riprendere i trasferimenti Dublino verso quest’ultima.

L’ASM sottolinea che i passaggi illegali del confine verso la Svizzera al momento avvengono principalmente alla frontiera orientale e meridionale. A essere particolarmente colpiti da un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine ai sensi dell’articolo 82 capoverso 3 nLStrI sono quindi i Cantoni SG e TI. Tuttavia, la prevista normativa sugli importi forfettari della Confederazione non trova applicazione nel Cantone SG. Sarebbe auspicabile sviluppare meccanismi di sostegno anche per questo Cantone frontaliero, che tengano conto della situazione al confine orientale (non è possibile l’allontanamento senza formalità dei cittadini stranieri).

AsyLex è del parere che, a causa della situazione con l’Austria, manchi una condizione essenziale per l’attuazione della disposizione e quindi indirettamente anche la legittimazione del fermo a breve termine.

Passaggio illegale del confine

Il PS sottolinea che nel rapporto esplicativo si parla ripetutamente di «passaggi illegali del confine». Molte persone in cerca di protezione non avrebbero però la possibilità di entrare legalmente in Svizzera. Non li si può quindi incolpare del fatto che il più delle volte entrano nel Paese in modo illegale. L’unica misura efficace per prevenire i passaggi illegali del confine è creare percorsi di fuga sicuri.

La CRS, l’OSAR e la SCCFA sottolineano che non si tratta di passaggi di frontiera o ingressi illegali (passibili di pena) se una persona entra in Svizzera e chiede protezione in base alle direttive della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati. L’accesso alla procedura d’asilo deve essere garantito in qualsiasi momento. In caso di dubbi, se ci sono indicazioni che una persona desidera chiedere protezione, la si deve indirizzare presso un centro federale per l’asilo e non si deve procedere al fermo di breve durata.

Fermo di breve durata