Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/2: Modifica d’ordinanza (OEAE) riguardante il fermo e il sostegno finanziario corrisposto dalla Confederazione ai centri di partenza cantonali · 15 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione dell’OEAE – Fermo di breve durata e aiuto finanziario da parte della Confederazione ai Cantoni che gestiscono centri cantonali di partenza

3.2 Osservazioni sui singoli articoli

3.2.1 Articolo 15

I partecipanti alla consultazione non hanno espresso un parere in merito alla proposta di modifica di questo articolo.

3.2.2 Partecipazione alle spese d’esercizio dei centri cantonali di partenza (art. 15a) Capoverso 1

Il Cantone GE si rammarica del fatto che le condizioni previste per la partecipazione

finanziaria della Confederazione alle spese d’esercizio dei centri cantonali di partenza sono molto restrittive e che devono essere soddisfatte anche cumulativamente.

Il Cantone TI sottolinea il fatto che la prova del soddisfacimento delle condizioni è inutilmente complicata e lascia un ampio margine di interpretazione. Questo potrebbe causare eventuali divergenze tra un Cantone e la Confederazione. Si propone che la condizione del «numero straordinariamente elevato» sia soddisfatta se sono registrati 1000 passaggi illegali del confine al mese.

Per il Cantone GR mancano nel rapporto esplicativo criteri oggettivi che indichino quando sussiste una situazione di emergenza nell’area di confine. Ritiene importante definirli.

Il Cantone SG rileva che il «numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del

confine» definito all’articolo 15a AP-OEAE si basa su criteri che un Cantone non può né verificare né influenzare. È quindi necessaria una soglia numerica predefinita, oltre la quale si deve presumere un «numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine».

Inoltre, dalla modifica dell’ordinanza non risulta chiaramente quali siano i requisiti che un centro cantonale di partenza deve soddisfare per ottenere un contributo finanziario da parte della Confederazione. Servono quindi direttive relative all’organizzazione dei centri cantonali di partenza, sia per quanto riguarda l’alloggio che per l’elaborazione e l’attuazione delle procedure.

AsyLex e I Verdi chiedono che si precisi quando si può parlare di un «numero

straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine» in Svizzera. Le relative condizioni di cui all’articolo 15a AP-OEAE (in partic. lett. a) non sono sufficientemente concrete.

L’ASM si rammarica del fatto che le condizioni vengono definite senza una struttura

quantitativa o un ordine di grandezza. La precisazione proposta a livello di ordinanza non appare sufficientemente concreta e il margine di interpretazione che rimane è troppo ampio. Si chiede di definire più concretamente la condizione del «numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone», se non nell’ordinanza stessa almeno a livello di istruzione, per garantire un determinato grado di certezza del diritto e di programmazione. La precisazione quantitativa di questa condizione deve tenere conto del fatto che la modifica della legge e l’adeguamento dell’ordinanza hanno lo scopo di sostenere i Cantoni particolarmente oberati.

L’OSAR e la SCCFA sottolineano che all’articolo 82 capoverso 3 lettera b nLStrI si richiede, tra varie condizioni per il finanziamento da parte della Confederazione, «un numero

straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone».

All’articolo 15a capoverso 1 AP-OEAE manca l’aggiunta «e di controlli delle persone». Si pone quindi la questione se non si debba inserire anche lì questa integrazione. 6/15