Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/2: Modifica d’ordinanza (OEAE) riguardante il fermo e il sostegno finanziario corrisposto dalla Confederazione ai centri di partenza cantonali · 15 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione dell’OEAE – Fermo di breve durata e aiuto finanziario da parte della Confederazione ai Cantoni che gestiscono centri cantonali di partenza
«Disposizione potestativa» dell’importo forfettario giornaliero
Il Cantone AR ritiene che non si possa parlare di una «disposizione potestativa» perché la Confederazione deve corrispondere al Cantone un importo forfettario se sono soddisfatte le condizioni secondo LStrI e OEAE. Anche se l’importo deve essere convenuto
contrattualmente, la Confederazione non può astenersi del tutto dal fornire il sostegno se le condizioni sono soddisfatte.
AsyLex sottolinea che l’articolo 82 capoverso 3 nLStrI è una «disposizione potestativa». Invece l’articolo 15a capoverso 2 AP-OEAE sancisce che «viene» convenuto
contrattualmente un importo forfettario di massimo 100 franchi per giorno. Secondo il
rapporto esplicativo questo importo forfettario «viene» corrisposto a sua volta al Cantone interessato. Così si ha l’impressione che in linea di principio la Confederazione voglia
contribuire ai costi, ma che preveda comunque vari mezzi che le consentirebbero di sottrarsi all’ultimo a un contributo finanziario definitivo. L’articolo 82 capoverso 3 nLStrI dovrebbe quindi essere modificato da «disposizione potestativa» a «disposizione effettiva». La
regolamentazione di una chiara conseguenza giuridica contribuirebbe in modo significativo alla certezza del diritto.
Requisiti minimi dei centri cantonali di partenza
Il PS, AsyLex (in parte), la CRS (con una riserva), l’OSAR, l’USS e la SCCFA concordano che i centri cantonali di partenza debbano soddisfare determinati requisiti minimi perché ci sia una partecipazione finanziaria da parte della Confederazione. Secondo AsyLex e il PS ciò implicherebbe però anche che i centri di partenza possano essere gestiti da Cantoni che non soddisfano tali requisiti minimi. Non è ammissibile che la Confederazione rifiuti un pagamento in determinate circostanze pur sapendo che alcuni centri di partenza sono gestiti in modo inadeguato. In tali situazioni dovrebbe comunque essere effettuato un pagamento in modo che i Cantoni riescano a creare condizioni migliori. Tuttavia, per garantire che le condizioni vengano effettivamente migliorate, il pagamento dovrebbe essere vincolato ad alcune condizioni. Secondo l’OSAR e la SCCFA queste direttive dovrebbero valere in generale e non solo per quanto riguarda il sostegno finanziario della Confederazione.
L’OSAR, la SCCFA e l’USS sono favorevoli al fatto che i requisiti minimi menzionati nel rapporto esplicativo vengano disciplinati anche a livello di ordinanza (proposta di adattamento di OSAR e SCCFA). Il PS, AsyLex, l’OSAR, la SCCFA e l’USS invocano una sistemazione rispettosa della dignità umana e che risponda alle esigenze di persone particolarmente vulnerabili (p. es. minorenni o anziani). AsyLex sottolinea che, oltre ai soggetti citati nel rapporto esplicativo, esistono altre persone e gruppi vulnerabili delle cui esigenze bisogna tenere particolarmente conto.
L’ASM chiede che venga definito con maggiore precisione il requisito secondo cui il centro cantonale di partenza deve soddisfare, relativamente all’alloggio, i requisiti che valgono per un centro federale per la sistemazione dei richiedenti l’asilo.
3.2.3 Articolo 15abis Rubrica
I partecipanti alla consultazione non hanno espresso alcun parere sulla modifica della numerazione e sull’abrogazione della rubrica.