Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 71 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sul diritto di esecuzione per l’attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure
infermieristiche
in questo senso. Anche se i Cantoni sono autonomi nel fissare le condizioni, andrebbero definiti alcuni criteri. Su questo punto, la coerenza intercantonale è in effetti indispensabile.
GE chiede che il grado di dettaglio da fornire a titolo di prova sia considerato a livello globale. La Confederazione dovrà validare la domanda di finanziamento globale del Cantone (il principio) per evitare di giustificare/ricontrollare le domande nominative, procedura che appesantirebbe il processo di controllo.
VS chiede di integrare l’articolo 4 capoverso 1 lettera b come segue: «… secondo principi e condizioni minime definite congiuntamente dai Cantoni nell’ambito del coordinamento intercantonale» e che il principio del coordinamento intercantonale sia formalmente integrato nel testo dell’ordinanza. Diversamente, auspica che la Confederazione stessa fissi nell’ordinanza le condizioni minime come l’età, la situazione professionale ecc., e garantisca e controlli che il versamento a pioggia sia evitato.
PLR chiede lo stralcio o una formulazione più aperta dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b, in quanto quella proposta limita eccessivamente le possibilità di attuazione dei Cantoni. A suo parere, con i contributi federali vanno sostenuti diversi modelli purché contribuiscano ad aumentare il numero di studenti. In questo senso, vanno promossi sia i modelli che
promuovono l’accesso per un gruppo di destinatari limitato e chiaramente definito, sia i
modelli che con il versamento di contributi forfettari raggiungono una percentuale maggiore di studenti e, in generale, accrescono l’attrattiva della formazione in cure infermieristiche.
Visto che molti Cantoni prevedono limiti di età per i contributi di formazione, PSS chiede di adeguare l’articolo 4 capoverso 1 lettera b senza tuttavia avanzare una proposta concreta di formulazione.
BFH e VFP chiedono di esaminare in che modo adeguare o addirittura stralciare l’articolo 4 capoverso 1 lettera b, adducendo che la disposizione in questione è formulata in modo troppo vago per i Cantoni. Auspicano un disciplinamento unitario a livello nazionale per il sostegno finanziario alle persone che aspirano a una formazione (SSS o SUP) in cure infermieristiche, nonché meccanismi per implementarlo affinché il bisogno di sostegno finanziario non diventi un ostacolo (assicurando in particolare il sostentamento alle persone con obblighi familiari, provenienti da altre professioni, o non più giovani). Fissare un limite di età è un criterio che di per sé non ha senso.
BGS e H+ chiedono di verificare ed eventualmente adeguare o stralciare l’articolo 4 capoverso 1 lettera b. A loro parere, vanno ammessi e finanziati con contributi forfettari anche i modelli con parametri collettivi come l’età, lo stato civile ecc. H+ si oppone di principio a una dimostrazione rigorosamente individuale.
KOGS e OdASanté chiedono di stralciare l’articolo 4 capoverso 1 lettera b. Ritengono infatti che le soluzioni legate all’età possano indurre le persone interessate a rimandare una formazione terziaria. Spesso, i metodi di verifica individuale comportano grandi sforzi per tutte le parti coinvolte. Ciò potrebbe tradursi in tempi di trattamento lunghi o scoraggiare gli studenti, mettendo così a rischio il passaggio al livello terziario. Occorre pertanto puntare su soluzioni semplici e praticabili, lasciando i Cantoni liberi di decidere in base a quali criteri individuali e/o collettivi concedere i contributi di formazione.
ASI e con essa ARTISET, Brotegg Praxis, Curacasa, IG swissANP, ISMI, NOPS, OST, PH CH, SBK-BE, ASI-NEJU, SHV, SIGA, SNS, Stillförderung Schweiz, SVBG, SVF e VSAO vorrebbero che, per rendere più attrattiva la formazione in cure infermieristiche, si aiuti il maggior numero possibile di studenti ad assicurarsi il sostentamento. In quest’ottica, è opportuno che siano prese in considerazione anche le persone provenienti da altre professioni, con formazioni precedenti in questo ambito o con obblighi familiari. A loro parere, l’intento di alcuni Cantoni di vincolare l’attuazione a un limite di età arbitrario è insensato e inutile. L’articolo 4 capoverso 1 lettera b andrebbe quindi rivisto ed eventualmente adeguato o addirittura stralciato.