Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 71 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione sul diritto di esecuzione per l’attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure

infermieristiche

formazione (3 anni). PSS chiede inoltre che siano versati per 5 anni se la formazione è

seguita a tempo parziale e che si aggiunga un capoverso in tal senso.

Per Syna e Travail.Suisse non è chiaro se i contributi accordati prima della scadenza della durata di validità della legge sono garantiti anche dopo la sua scadenza e fino alla conclusione della formazione iniziata o se possono essere interrotti anche nel mezzo della formazione, e chiedono quindi chiarimenti al riguardo.

MFÄF preferirebbe a una riduzione dei contributi del 5 per cento a partire dal 2030, che di fatto costituirebbe un trasferimento di oneri ai Cantoni, una loro durata limitata fino al 2030 e un proseguimento delle misure di sostegno federali dopo un’analisi della situazione del mercato del lavoro.

4.1.5.3 Articolo 5 capoverso 3

GL chiede l’aggiunta di un capoverso 4 senza proporne alcuna formulazione. L’introduzione o l’applicazione di un ordine di priorità secondo l’articolo 8 capoverso 5 della legge federale per la promozione della formazione in cure infermieristiche deve essere per quanto possibile evitata o perlomeno annunciata con diversi anni di anticipo, per consentire ai Cantoni di apportare eventuali modifiche legislative. Inoltre, un certo finanziamento di base (ripartito proporzionalmente alla popolazione o al fabbisogno) dovrebbe essere comunicato in modo attendibile per tutta la durata di validità.

VD chiede maggiore trasparenza sui criteri utilizzati per stilare l’ordine di priorità che, tra l’altro, deve rispettare l’equilibrio tra la formazione pratica SSS e SUP affinché quest’ultima non sia svantaggiata.

ASI e con essa Brotegg Praxis, Curacasa, IG swissANP, ISMI, NOPS, PH CH, SHV, SIGA, SNS, SSPH+, Stillförderung Schweiz, SVBG, SVF, VSAO e ZHAW nonché ARTISET, ASPS, BFH, H+, SBK-BE, SBK-BSBL, ASI-NEJU, senesuisse, PSS, Spitex Schweiz, Syna e Travail.Suisse chiedono che i criteri utilizzati dall’UFSP per stilare, se necessario, l’ordine di priorità siano resi pubblici. Inoltre, fanno notare che gli studenti in cure infermieristiche hanno bisogno di sicurezza di pianificazione. Ciò significa che per l’intera durata degli studi devono avere la garanzia di ricevere contributi di formazione che coprono il loro costo della vita. Se si rendesse necessario priorizzare i contributi federali per i contributi di formazione, i Cantoni dovrebbero in ogni caso garantire che gli studenti in cure infermieristiche ricevano contributi di formazione che coprono il minimo vitale per l’intera durata degli studi.

Anche secondo OdASanté e KOGS, i criteri di priorizzazione vanno resi trasparenti, per cui chiedono una modifica dell’articolo 5 capoverso 3.

BFH, OST, senesuisse e VFP chiedono che, in caso di priorizzazione, i Cantoni garantiscano agli studenti in cure infermieristiche il versamento di contributi di formazione che coprano il minimo vitale per l’intera durata degli studi.

IDS chiede che l’ordinanza sia integrata con i criteri che il DFI e il DEFR devono rispettare per stilare l’ordine di priorità.

4.1.6 Articolo 6 Domanda

FR insiste affinché i capoversi 1 e 2 siano applicabili solo dal 2025 o dal 2026. Visto che i sostegni saranno operativi probabilmente dall’estate 2024, coordinare le domande per i due ambiti di promozione non è realistico, ma bisogna evitare che questo requisito ritardi la presentazione di progetti parziali o impedisca la presentazione di domande complementari.

USS chiede di semplificare la procedura di domanda per i Cantoni. I contributi di formazione devono essere assegnati in base a criteri il più possibile uniformi e pubblici.

H+ chiede che le norme e le prescrizioni contrattuali, così come quelle per la presentazione delle domande, lascino ai Cantoni la massima flessibilità di attuazione possibile e che nella domanda la prova dell’efficacia delle misure richiesta dall’articolo 6 sia il più semplice possibile. Diversamente, teme un notevole onere amministrativo supplementare per gli ospedali e le cliniche. 24/71