Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 71 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sul diritto di esecuzione per l’attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure
infermieristiche
ZHAW e SSPH+ si associano al parere dell’ASI, secondo cui i contributi di formazione versati agli studenti SUP devono essere più consistenti rispetto a quelli versati agli studenti SSS i cui salari sono nettamente più alti.
SBK-GR chiede di stralciare l’articolo 4 capoverso 1 lettera b perché contrario all’obiettivo di consentire al maggior numero possibile di persone di accedere a una formazione in cure infermieristiche.
Senesuisse chiede che si stralci completamente l’articolo 4 capoverso 1 lettera b oppure che lo si adegui in modo che i versamenti forfettari a tutti gli studenti siano la norma. L’obiettivo di rendere più attrattiva la formazione in cure infermieristiche non sarà raggiunto se i Cantoni dovranno effettuare ampi accertamenti del costo della vita in ogni singolo caso. Piuttosto,
bisognerebbe fare in modo di aiutare, nel limite del possibile, tutte le persone che vogliono seguire questa formazione ad assicurarsi il sostentamento. Secondo senesuisse, ciò va attuato prevedendo adeguati versamenti forfettari. In questo senso, è opportuno che per calcolare il loro ammontare siano prese in considerazione anche le persone provenienti da altre professioni, con formazioni precedenti in questo ambito o con obblighi familiari. Un limite di età arbitrario (come quello che intendono introdurre alcuni Cantoni), invece, fungerebbe irragionevolmente da freno.
USS chiede che l’età non costituisca un criterio esclusivo per ricevere contributi di formazione dal Cantone, solo il bisogno effettivo deve essere determinante. Per la prova del bisogno, la Confederazione non deve applicare il criterio dell’età oppure applicarlo nel modo più ampio possibile e nel senso dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
Anche secondo SNL le disposizioni sono molto vaghe e mancano linee guida per i Cantoni. Per esempio, la definizione di un limite di età non è un criterio di per sé sensato. In
particolare, bisognerebbe tenere conto anche delle persone provenienti da altre professioni con obblighi familiari. Vi è il rischio che l’attuazione vari notevolmente da un Cantone all’altro e che le persone che hanno diritto ai crediti secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b siano trattate in modo estremamente diverso a dipendenza del Cantone in cui risiedono. In
alternativa, SNL propone che le istituzioni (più grandi) possano presentare al Cantone un piano che consenta loro di assegnare i contributi individualmente.
UNIA chiede che i contributi di formazione vadano a beneficio del maggior numero possibile di studenti. Occorre evitare che siano considerati esclusivamente come una forma di aiuto sociale o di «aiuto ai più poveri» e che i beneficiari siano stigmatizzati. Oltre che per
assicurare il sostentamento, soprattutto in caso di obblighi familiari, che devono avere la priorità, questi contributi devono essere visti anche come impegno della società a favore di cure infermieristiche forti e come incentivo a iniziare un ciclo di formazione/studio in questo settore.
4.1.4.4 Articolo 4 capoverso 2
CDS e con essa CDPE nonché AG, AI, BL, BS, GL, GR, LU, NE, OW, SO, SZ, TI, UR, VD, ZG e ZH chiedono di precisare il termine «domicilio» perché non è definito né nella legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche né nel progetto di ordinanza o nel relativo commento. Si presume quindi che si riferisca al domicilio ai sensi dell’articolo 23 segg. del Codice civile svizzero (CC; RS 210). Sarebbe auspicabile un chiarimento in tal senso, dato che un'applicazione uniforme di questo termine in tutti i Cantoni è essenziale per l'attuazione della legge in questione.
SH si associa alla richiesta e sottolinea l’importanza di questa definizione per consentire ai Cantoni di chiarire tra loro le possibili doppie domande presentate da studenti provenienti da altri Cantoni e le pretese di regresso reciproche che ne conseguono. Queste questioni sono rilevanti soprattutto quando le strutture con sede fuori Cantone devono versare contributi a studenti domiciliati in quest’ultimo, in quanto in questo tipo di costellazione il Cantone che li concede non ha alcun potere di esecuzione.
BE chiede che, per versare i contributi di formazione agli studenti e prevenire un turismo di questi ultimi, nell’ordinanza si applichi il domicilio determinante ai fini delle borse di stu- 21/71