Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 71 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione sul diritto di esecuzione per l’attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure

infermieristiche

4.1.6.5 Articolo 6 capoverso 3 lettera b

GE chiede la precisazione seguente: «b. il contributo federale globale richiesto.»

4.1.6.6 Articolo 6 capoverso 4

JU auspica chiarimenti riguardo alla prevista procedura a più fasi per la presentazione delle domande.

Per I VERDI, tutte le persone in formazione devono ricevere contributi di formazione e si deve rinunciare all’obbligo di presentare domande individuali. Chiedono pertanto al Consiglio federale di attuare una modifica in tal senso a livello federale e di esortare i Cantoni a rinunciare a prescrivere domande individuali inutili nell’attuazione a livello cantonale.

4.1.6.7 Articolo 6 capoverso 4 lettera a

AR chiede che si tenga contro dello stralcio del secondo semiperiodo dell’articolo 4 capoverso 1 lettera a anche nell’articolo 6 capoverso 4 lettera a.

VD chiede di riformulare l’articolo: «la prova dell’adempimento delle condizioni informazioni per verificare l’adempimento delle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche10 e all’articolo 4 della presente ordinanza; […]».

4.1.6.8 Articolo 6 capoverso 4 lettera b

JU chiede di precisare che la domanda di contributi federali ai contributi di formazione cantonali deve contenere il numero «stimato» di studenti che devono ricevere un sostegno. Nel momento in cui presenta la sua domanda, infatti, un Cantone non conosce necessariamente il numero definitivo degli studenti in questione. Inoltre, le domande degli studenti saranno sicuramente trattate alla ripresa dell’anno accademico, vale a dire per semestre e non per anno civile.

Secondo VAS AG, l’ammontare dei contributi deve tenere in considerazione anche i bisogni del territorio.

4.1.6.9 Articolo 6 capoverso 4 lettera c

In merito all’articolo 6 capoverso 4 lettera c non sono pervenute osservazioni.

4.1.6.10 Articolo 6 capoverso 5

SO accoglie con favore l’intenzione della Confederazione di pubblicare i dettagli per la presentazione delle domande concretizzandoli in ulteriori guide e moduli. La documentazione prospettata dalla Confederazione dovrebbe essere messa a disposizione dei Cantoni almeno 2–3 mesi prima della prima presentazione delle domande.

VS auspica che i moduli di domanda siano semplici nonché accessibili e trasmissibili online.

4.1.7 Articolo 7 Contratto

SG deplora che le modalità di pagamento dei contributi federali ai Cantoni siano disciplinate solo nei contratti di prestazioni e non prima, soprattutto perché, nella documentazione della presentazione che si è tenuta il 6 settembre 2023 a Berna, si affermava che i contributi federali sarebbero stati versati solo dopo l’esame dei rapporti annuali. Per i Cantoni, ciò significherebbe dover prefinanziare i contributi federali per quasi un anno. Secondo SG, sarebbe opportuno prevedere esplicitamente nell’ordinanza il versamento di acconti da parte della Confederazione.

4.1.7.1 Articolo 7 capoverso 1

In merito all’articolo 7 capoverso 1 non sono pervenute osservazioni.

4.1.7.2 Articolo 7 capoverso 2 lettera a 26/71