Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 71 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione sul diritto di esecuzione per l’attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure

infermieristiche

getto dell’OPre. La soluzione proposta non è attuabile nella prassi e crea incentivi sbagliati. Personale specializzato altamente qualificato e costoso si ritroverebbe a dispensare sempre più spesso cure di base e troverebbe vieppiù interessante mettersi in proprio. In tempi di carenza di personale qualificato è indispensabile impiegare le risorse disponibili in base alle competenze. Questo significa che il raro personale infermieristico specializzato deve essere assegnato soprattutto alle cure più complesse, una scelta oltretutto giustificata anche dal punto di vista dell’economicità delle prestazioni. Per questo motivo, anche gli esami e le cure di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b OPre (cure) devono poter essere forniti senza prescrizione o mandato medico. Le cure di base di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera c OPre devono invece continuare a essere dispensate soltanto previa prescrizione o mandato medico.

Qualora non sia dato seguito alla presente richiesta, nel contesto delle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio le cure di base dovrebbero poter essere dispensate senza prescrizione o mandato medico anche da personale meno qualificato sotto la vigilanza di un infermiere (modello della delega). Va tenuto presente che le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio già oggi faticano a reclutare personale maggiormente qualificato, e questa difficoltà è destinata ad acuirsi se per il personale altamente qualificato diventa più interessante mettersi in proprio piuttosto che continuare a lavorare per queste ultime. A questo si aggiunge che i requisiti previsti in termini di esperienza professionale e i meccanismi di controllo per la verifica dei requisiti sono semplicemente inattuabili nella prassi. Ne conseguirebbero lunghe e complesse discussioni tra assicuratori e fornitori di prestazioni.

FR ribadisce che le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere a (valutazione, consigli e coordinamento), b (esami e cure) e c (cure di base) devono poter essere fatturate senza prescrizione o mandato medico, e che nel contesto delle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio gli infermieri devono poter delegare, sotto la loro vigilanza, la fornitura di queste prestazioni a personale meno qualificato.

SO, TI e ZH reputano la revisione dell’OPre in questa forma inadatta a raggiungere l’obiettivo di valorizzare lo statuto professionale degli infermieri SSS e SUP e di rafforzarne l’autonomia. Questi infermieri sono specialisti altamente qualificati in grado di eseguire sotto la propria responsabilità esami e cure come cambio della medicazione, controllo dei segni vitali e simili. Limitando le loro attività, come previsto dall’OPre, a valutazione, consigli, coordinamento e cure di base, è impossibile raggiungere l’obiettivo di valorizzarne lo statuto professionale. Secondo SO, le cure di base devono poter essere fornite – sotto la vigilanza di un infermiere SSS e SUP – anche da altre persone attive nel settore delle cure con una formazione appropriata (p. es. operatori sociosanitari AFC). SO reputa infine inutili le condizioni supplementari per gli infermieri. Le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 49 OAMal sono sufficienti per garantire la qualità necessaria.

SO e ZH temono inoltre un aumento dei costi, se in futuro le cure di base saranno fornite da collaboratori maggiormente qualificati e più costosi.

VD è del parere che, nell’ottica di una maggiore autonomia del personale infermieristico, la condizione secondo cui un infermiere può fornire (e fatturare a carico dell’AOMS) prestazioni senza prescrizione o mandato medico soltanto nel settore in cui ha effettuato i 2 anni di attività pratica debba essere stralciata. VD reputa inoltre che le disposizioni di cui all’OPre debbano essere chiarite per precisare che anche il personale infermieristico dipendente può fornire, e fatturare a carico dell’AOMS, prestazioni senza prescrizione o mandato medico.

PEV considera l’avamprogetto dell’OPre malriuscito e non attuabile, e ne chiede la rielaborazione sostanziale. Se una prestazione di cura è attribuita al settore autonomo delle cure infermieristiche significa che la sua indicazione non può essere valutata da un medico. Secondo PEV non si capisce dove risieda esattamente la garanzia di qualità nell’affidare a un medico una prescrizione in un settore che non rientra tra le sue competenze. PEV è dell’opinione che questo non sia conciliabile con il testo costituzionale. Le misure che rientrano nel settore autonomo delle cure infermieristiche esulano da quello di competenza del medico e pertanto non è utile assoggettarle alla vigilanza, al controllo, alla decisione o alla prescrizione di un