Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 71 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sul diritto di esecuzione per l’attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure
infermieristiche
trata in vigore della presente modifica (questo concerne sia il personale infermieristico sia le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio) sono stati inoltre autorizzati in virtù dell’articolo 35 capoverso 2 lettera e LAMal (persone e organizzazioni dispensanti cure previa prescrizione o indicazione medica). Ai fini della certezza del diritto, a livello di OAMal deve essere inoltre esplicitamente disciplinato se all’entrata in vigore della presente modifica questi ultimi possano fornire prestazioni anche senza prescrizione o indicazione medica nella misura in cui soddisfino le corrispondenti condizioni di cui all’OPre.
SH chiede di specificare dove sono disciplinati durante il periodo transitorio gli obblighi e i piani di formazione stabiliti con le strutture interessate, affinché queste ultime possano beneficiare anche nei primi 2 anni dei contributi alla formazione pratica previsti dalla legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche.
Secondo SO, nell’ottica dell’uguaglianza giuridica l’obbligo di formazione deve valere nella stessa misura per le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio, le case di cura e gli ospedali. Non può essere lasciato alla discrezione delle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio già autorizzate se offrire prestazioni di formazione o no. Non esiste alcuna base legale per tale privilegio, né nella legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche né nella legislazione in materia di assicurazione malattie. Se la disposizione transitoria fosse mantenuta, ai fini della certezza del diritto vi andrebbe esplicitamente sancito che il personale infermieristico e le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio già autorizzati potranno offrire anche in futuro prestazioni senza prescrizione o indicazione medica nella misura in cui siano soddisfatte le corrispondenti condizioni di cui all’OPre.
TG chiede, nell’eventualità in cui la disposizione transitoria non sia stralciata, di precisare nella versione tedesca che si tratta dell’articolo 36a capoverso 3 LAMal: «…, einen Leistungsauftrag im Sinne von Artikel 36a Absatz 3 KVG».
Secondo VD, la presente disposizione suggerisce che gli infermieri indipendenti non potrebbero beneficiare di misure di promozione delle prestazioni di formazione perché il testo si riferisce soltanto alle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e non menziona gli infermieri indipendenti. Il Cantone propone pertanto di valutare come riconoscere anche questi ultimi come potenziali fornitori di prestazioni di formazione senza per questo creare un obbligo. VD lamenta poi che nell’ordinanza non figuri nulla in merito a un possibile obbligo per i fornitori di prestazioni di fornire prestazioni di formazione, nonostante questo aspetto sia esplicitamente menzionato nei nuovi articoli 36a capoverso 3 e 39 capoverso 1bisLAMal. Per questo motivo, nell’OAMal va inserita una norma minima per le prestazioni di formazione da fornire, nonché l’esigenza di includere i praticanti e la persona che li segue nella composizione dell’équipe di cura (skill mix e grade mix).
ASPS chiede di inserire nella disposizione transitoria un’aggiunta concernente l’autorizzazione di organizzazioni senza prestazioni di formazione. ASPS approva che sia attribuito un mandato di prestazioni alle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio già autorizzate al momento dell’entrata in vigore della modifica e che offrono o prevedono di offrire prestazioni di formazione. Secondo il rapporto esplicativo, restano tuttavia autorizzate anche le organizzazioni che non le offrono o non prevedono di offrirle. Questo aspetto è giusto e importante:
tutte le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio esistenti devono poter continuare a esercitare.
IDS è dell’opinione che, qualora alle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio siano riconosciuti i diritti acquisiti, questi ultimi debbano essere menzionati esplicitamente e con precisione nella disposizione transitoria.
4.4 Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure me-
dico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
4.4.1 Osservazioni generali
CDS e con essa AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GR, JU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, ZG e ZH respingono le modifiche proposte e chiedono una rielaborazione sostanziale dell’avampro-