Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 71 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sul diritto di esecuzione per l’attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure
infermieristiche
rato. mfe e PIP chiedono di trovare soluzioni per rimunerare le attività di coordinamento svolte dal personale infermieristico e, in generale, da tutti i professionisti della salute.
PIP chiede di rendere possibile la delega di determinate prestazioni per evitare che personale sovraqualificato debba occuparsi in prima persona di determinate prestazioni di cura.
PBL considera l’avamprogetto inattuabile nella prassi: se il personale infermieristico deve essere riconosciuto come gruppo professionale indipendente con competenze proprie, deve essergli accordata anche la possibilità di definire in modo autonomo il fabbisogno di cure. Non si capisce per quale motivo e con quali competenze uno specialista medico dovrebbe essere in grado di definire un eventuale fabbisogno di cure meglio di quanto potrebbe fare un infermiere nel proprio settore specialistico. Qui si tratta proprio di dispensare prestazioni di cura sotto la propria responsabilità e non su delega. Le competenze attestate da diplomi e perfezionamenti stabiliscono chiaramente le prestazioni che possono essere fornite in modo autonomo. I medici non sono qualificati per definire il fabbisogno di prestazioni di cura e dunque non dispongono delle competenze necessarie per procedere a una prescrizione informata. L’obiettivo concreto di un piano di trattamento individuale andrebbe definito a livello interprofessionale e la gestione del caso affidata al rispettivo gruppo professionale in funzione della natura prevalentemente infermieristica o medica degli interventi. Le condizioni numerose e non operazionalizzate per la fornitura in autonomia di prestazioni di cura non sono né pienamente sviluppate né attuabili nella prassi. Da decenni, numerosi studi multicentrici sulle cure infermieristiche ribadiscono che l’esercizio autonomo della professione è uno dei fattori più efficaci per acquisire e trattenere personale infermieristico qualificato. Considerato che le prestazioni sono fornite da numerosi infermieri con funzioni di pratica avanzata (spesso anche con una formazione universitaria alle spalle e titoli come PhD ecc.), le restrizioni proposte non sono in alcun modo comprensibili.
Santésuisse chiede che le competenze del personale infermieristico assunto siano sistematicamente verificate dai datori di lavoro. Se necessario, questi ultimi devono far confermare da una commissione specializzata le competenze del proprio personale infermieristico sia nel ramo della psichiatria, sia nella collaborazione interdisciplinare e nella gestione coordinata dei pazienti. I fornitori di prestazioni infermieristiche devono essere in grado di giustificare i controlli eseguiti, se richiesto dagli assicuratori-malattie.
ASI e con essa BroteggPraxis, Curacasa, IG swissANP, ISMI, NOPS, OST, PH CH, SBK-BE, SBK-BSBL, ASI-NEJU, USS, SHV, SIGA, SSHP+, Stillförderung Schweiz, SVBG, UNIA e ZHAW reputano l’attuazione a livello di ordinanza mal riuscita e in parte contraria alla Costituzione e alla legge. La presente proposta rispecchia apertamente il fatto che né la Confederazione né l’Amministrazione hanno mai voluto istituire un settore autonomo delle cure infermieristiche. Con questa soluzione rigida e inattuabile nella prassi non si attua in alcun modo la volontà del Parlamento e del Popolo. È assurdo e inattuabile che, per poter prescrivere in autonomia determinate prestazioni, gli infermieri debbano acquisire, oltre ai 2 anni di esperienza professionale richiesti dall’articolo 49 lettera b OAMal, altri 2 anni di esperienza professionale in ogni settore in cui prescrivono prestazioni. Secondo ASI e altri partecipanti alla consultazione, la disposizione secondo cui dopo 18 mesi sia nuovamente necessario il consenso del medico è contraria alla Costituzione e alla legge. La LAMal e le relative ordinanze d’esecuzione non hanno la funzione di introdurre, nemmeno indirettamente, prescrizioni concernenti le responsabilità dei fornitori di prestazioni tenuti a collaborare più o meno strettamente all’assistenza dei pazienti. L’articolo 25a capoverso 3quaterLAMal attribuisce al Consiglio federale unicamente la competenza di disciplinare «il coordinamento fra i medici e gli infermieri addetti alle cure». La LAMal e le relative ordinanze d’esecuzione prevedono già disposizioni volte a disciplinare i criteri generali di efficacia, appropriatezza ed economicità, ma anche di qualità, che le prestazioni a carico dell’AOMS devono soddisfare. Non appare opportuno inserire ulteriori prescrizioni così dettagliate come quelle previste dall’avamprogetto, perché si rischia di svuotare di sostanza il carattere autonomo di numerose prestazioni infermieristiche a carico dell’AOMS voluto con l’adozione dell’articolo 117b della Costituzione federale. Nulla nella Costituzione e nella legge consente al Consiglio federale di assoggettare il settore autonomo delle cure infermieristiche sancito dalla Costituzione e dalla legge a condizioni che pratica-