Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 71 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sul diritto di esecuzione per l’attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure
infermieristiche
ARTISET, Spitex Schweiz e Spitex Zürich condividono questa opinione e propongono la formulazione seguente: «I Cantoni presentano annualmente e pubblicamente alla SEFRI un rendiconto in merito all’utilizzazione dei contributi federali.»
4.1.15 Articolo 15 Comunicazione di modifiche
In merito all’articolo 15 non sono pervenute osservazioni.
4.1.16 Articolo 16
SO sarebbe favorevole a un’entrata in vigore il 1° luglio 2024 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, a patto che l’obbligo di formazione debba essere attuato soltanto dal 1° gennaio 2025. In questo modo, si garantirebbe un passaggio armonico tra i diversi sistemi di formazione e perfezionamento.
4.2 Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)
In merito all’ingresso dell’avamprogetto dell’OFPr non sono pervenuti riscontri.
4.2.1 Articolo 73a Riconoscimento di diplomi cantonali e intercantonali retti dal diritto anteriore in ambito di professioni sanitarie
Tranne AI e IMAD, tutti i partecipanti alla consultazione che si sono espressi sul presente articolo concordano con la proposta. GE, SH e BGS approvano esplicitamente la delega dell’attuazione delle procedure a SRK. Anche VS è d’accordo, e aggiunge che il contratto di diritto pubblico tra SRK e la SEFRI deve essere chiaro e riprendere gli stessi principi di riconoscimento applicati dalla SEFRI ad altre professioni.
AI chiede che l’OFPr sia completata con un nuovo articolo affinché la competenza per il riconoscimento di diplomi cantonali e intercantonali retti dal diritto anteriore possa essere delegata chiaramente alla Confederazione. In linea di principio, la competenza per tutte le procedure di riconoscimento nel settore delle professioni sanitarie deve essere attribuita alla
SEFRI, come già d’uso in tutti gli altri settori della formazione professionale. Per colmare le carenze tecniche in questo settore, la SEFRI deve rivolgersi alla SRK o all’OdASanté.
IMAD evidenzia l’importanza della possibilità di far riconoscere secondo la nuova sistematica i diplomi cantonali e intercantonali retti dal diritto anteriore e chiede che la competenza per questo riconoscimento sia delegata alla SEFRI.
4.3 Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
4.3.1 Articolo 49 capoverso 2
BFH, BroteggPraxis, Curacasa, FKG, IG swissANP, ISMI, NOPS, OST, PH CH, ASI, SBK-BE, ASI-NEJU, SHV, SIGA, PSS, SSHP+, Stillförderung Schweiz, SVBG, SVF, Unia, VFP e ZHAW lamentano che nella versione tedesca il maschile «Pflegefachmänner» (infermieri)
preceda il femminile «Pflegefachfrauen» (infermiere). Sia nell’OPre sia nell’OAMal dovrebbe essere usato «Pflegefachpersonen», termine neutro dal punto di vista del genere. Se non fosse possibile, il femminile va anteposto al maschile. ASI critica inoltre che nella versione francese sia utilizzata esclusivamente la forma maschile.
4.3.2 Articolo 51
4.3.2.1 Articolo 51 capoverso 1 lettera abis
CDS e con essa AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, VD, SG, LU, NW, OW, UR, JU, SZ, TI, VS, ZG e ZH, nonché IDS chiedono di integrare l’articolo come segue: «disporre di un mandato di prestazioni cantonale secondo l’articolo 36a capoverso 3 LAMal». Si intende così precisare che le organizzazioni adempiono questa condizione di autorizzazione se dispongono di un 33/71