Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 71 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sul diritto di esecuzione per l’attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure
infermieristiche
rapporto esplicativo. «Istituti» deve essere sostituito con «organizzazioni» per evitare che si possa capire che sono incluse anche le case di cura.
Per lo stesso motivo, TG e UR propongono di apportare la modifica seguente: «Le prestazioni di cui al capoverso 2 lettere a e c possono essere fornite da persone od organizzazioni istituti di cui al capoverso 1 lettere a e b senza prescrizione o mandato medico secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettera a e all’articolo 8».
SO propone la modifica seguente: «Le prestazioni di cui al capoverso 2 lettere a e c possono essere fornite da persone o istituti di cui al capoverso 1 lettere a e b senza prescrizione o mandato medico secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettera a e all’articolo 8».
Curafutura è dell’opinione che, ai fini del controllo secondo l’articolo 25a capoverso 3bisLA-Mal, sia necessario poter distinguere su ogni fattura le prestazioni fornite senza prescrizione o mandato medico, altrimenti l’articolo non è attuabile. Curafutura propone quindi che le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere a e c fornite senza prescrizione o mandato medico siano esposte a parte sulla fattura.
Per IDS la formulazione del capoverso non è comprensibile: le prestazioni a cui fa riferimento possono essere fornite anche da case di cura? Se sì, la disposizione non dovrebbe menzionarlo esplicitamente?
ASI e con essa BroteggPraxis, Curacasa, IG swissANP, ISMI, NOPS, OST, PH CH, SBK-BE, SBK-BSBL, SBK-GR, ASI-NEJU, SHV, SIGA, SSHP+, Stillförderung Schweiz, SVBG, SVF, UNIA e ZHAW non capiscono perché la definizione delle prestazioni di cura che possono essere fatturate all’AOMS senza prescrizione o mandato medico non si applichi ai fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera c OPre (case di cura). Questi partecipanti alla consultazione e SNL chiedono pertanto di apportare la modifica seguente: « Le prestazioni […] possono essere fornite da persone o istituti di cui al capoverso 1 lettere a e b senza prescrizione o mandato medico […]». BFH, FKG e VFP si uniscono a questa richiesta, considerato che le prestazioni valutate da un infermiere secondo il capoverso 2 lettera c devono necessariamente poter essere delegate sotto la responsabilità di un infermiere a personale di cura meno qualificato (formazione professionale di base o esame professionale federale superiore), se si vuole che le cure infermieristiche siano efficienti dal punto di vista dei costi.
Anche mfe condivide la richiesta di rendere possibile la delega di prestazioni.
Secondo santésuisse, è difficile prevedere se si giungerà a un aumento delle prestazioni. Per evitare un’estensione indesiderata delle prestazioni fatturate, l’associazione reputa necessario fornire al paziente, in aggiunta alla valutazione dei bisogni da parte di un infermiere, l’assistenza psichiatrica di un medico con un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto in medicina interna generale o psichiatria. Santésuisse reputa anche importante che i risultati ottenuti dagli infermieri siano oggettivabili in funzione di obiettivi e diagnosi di cura specifici. Al fine di garantire un’assistenza psichiatrica di elevata qualità, sul formulario di notifica del bisogno OPre andrebbero riportati anche il nome del summenzionato medico e la data della comunicazione con quest’ultimo.
4.4.2.10 Articolo 8a capoversi 1, 1bis e 8
mfe e PIP fanno notare che il medico resta responsabile della raccolta di tutte le informazioni concernenti il trattamento, il che è in contraddizione con la prospettiva interprofessionale da un lato e con l’introduzione generalizzata della cartella informatizzata del paziente (CIP)
dall’altro. mfe e PIP chiedono di rivedere il rapporto medico–infermiere esposto nel presente avamprogetto e di adattarlo alla prospettiva interprofessionale, secondo la quale ogni professione è responsabile per il proprio settore di competenza.