Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 71 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sul diritto di esecuzione per l’attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure
infermieristiche
e concernente il riconoscimento da parte degli assicuratori di un’attività pratica di 2 anni nel ramo della psichiatria, ha creato confusione e una totale incertezza del diritto. Numerosi infermieri sono attivi in contesti appartenenti a discipline diverse (p. es. medicina e chirurgia) oppure assistono pazienti con un ampio spettro di patologie (cure intense, pronto soccorso, medicina generale, chirurgia generale ecc.). Il testo dell’avamprogetto non chiarisce come la loro esperienza professionale debba essere calcolata, valutata e ponderata. Questi partecipanti alla consultazione si chiedono se la disposizione possa significare che un infermiere che desidera fatturare prestazioni di cura senza prescrizione medica nel settore delle cure palliative oncologiche debba attestare, in aggiunta ai 2 anni di esperienza professionale «generica», 2 anni di esperienza pratica nel settore delle cure oncologiche e ulteriori 2 anni di esperienza nel settore delle cure palliative. Questa soluzione rende totalmente imperscrutabile anche per gli assicuratori capire che cosa esattamente devono verificare sulla base di quali criteri. L’incertezza del diritto provocata dall’articolo 7 capoverso 2bislettera b nell’ambito specifico della valutazione dei bisogni in termini di cure nel ramo della psichiatria si estende così inevitabilmente su larga scala all’intero settore delle cure infermieristiche.
Nel rapporto esplicativo è spiegato che le condizioni formulate nel presente articolo non sono condizioni d’autorizzazione volte alla fatturazione di prestazioni di cura a carico dell’AOMS, bensì «condizioni associate alla possibilità data agli infermieri di fatturare determinate prestazioni di cura direttamente a carico dell’AOMS, ossia senza prescrizione o mandato medico», con riferimento esplicito alla condizione, di analoga concezione, di cui alla lettera b dello stesso capoverso. Non si capisce dove stia la differenza rispetto a una condizione d’autorizzazione. Nel suo parere legale sul qui menzionato articolo 7 capoverso 2bislettera b OPre, il prof. U. Kieser giunge alla conclusione che i 2 anni di esperienza richiesti nel ramo della psichiatria costituiscono senz’altro una condizione d’autorizzazione soggetta alla verifica del Cantone competente.
Santésuisse è favorevole alla garanzia della qualità che si vuole ottenere con quest’integrazione. In virtù di queste condizioni supplementari, le prestazioni di cura saranno fornite bene ed efficacemente in termini di costi. Santésuisse presuppone che gli assicuratori-malattie istituiranno ora una commissione dedicata alle prestazioni di cura in ambito somatico, analoga a quella per la verifica dell’autorizzazione per la valutazione dei bisogni in termini di cure nel ramo della psichiatria.
SNL fa notare che il cumulo delle condizioni di cui alle lettere a e c significa che, a seconda dei casi, debbano essere attestati quattro anni di attività pratica/esperienza professionale, un requisito sproporzionato oggettivamente non motivabile. Gli ostacoli sono talmente alti da vanificare quasi del tutto gli incentivi a fatturare a carico dell’AOMS in qualità di fornitore di prestazioni indipendente. La lettera c deve essere modificata in modo da evitare il cumulo dei 2 anni richiesti da ciascuna delle condizioni di cui alle lettere a e c. Inoltre, la formulazione di cui alla lettera c «esperienza professionale di due anni nel settore in cui è stata effettuata l’attività pratica di cui all’articolo 49 lettera b OAMal» non è chiara, non si capisce se è riferita al settore assistenziale, al contesto, all’organizzazione o alle attività. Non è inoltre specificato il grado di occupazione dell’attività lavorativa da svolgere nei 2 anni di cui sopra.
Per Syna e Travail.Suisse, la condizione di 2 anni supplementari di esperienza professionale
– in aggiunta ai 2 anni di attività pratica di base di cui all’articolo 49 lettera b OAMAL – in ogni settore in cui si desidera fornire cure è un ostacolo difficilmente comprensibile dal punto di vista dell’attrattiva e della valorizzazione dello statuto professionale degli infermieri. Viene da chiedersi se non si tratti piuttosto di una condizione d’autorizzazione occulta soggetta alla verifica dei Cantoni.
4.4.2.9 Articolo 7 capoverso 4
CDS e con essa AI, AR, BE, BL, BS, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SZ, TI, ZG e ZH chiedono la modifica seguente: «Le prestazioni di cui al capoverso 2 lettere a, b e c possono essere fornite da persone od organizzazioni istituti di cui al capoverso 1 lettere a e b senza prescrizione o mandato medico secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettera a e all’articolo 8». La formulazione proposta è difficilmente comprensibile o soltanto con l’ausilio del