Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/23: Ordinanza che disciplina l’attività degli intermediari assicurativi · 16 pagine

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1 Situazione iniziale

Il 16 dicembre 2022 il Parlamento ha adottato la legge federale che disciplina l’attività degli intermediari assicurativi, la quale attribuisce al Consiglio federale la competenza di conferire carattere obbligatorio ai punti dell’accordo degli assicuratori concernenti il divieto di acquisizioni telefoniche a freddo, la formazione degli intermediari e la rimunerazione della loro attività nonché la redazione e la firma di un verbale per i colloqui di consulenza.

L’ordinanza che disciplina l’attività degli intermediari assicurativi è anche un atto modificatore unico che implica la modifica dell’ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (OVAMal1) e dell’ordinanza sulla sorveglianza (OS2). Il 19 aprile 2023, il Consiglio federale ha aperto la consultazione. Il capo del Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha invitato i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e le cerchie interessate a esprimersi in merito all’avamprogetto. Questo invito è stato indirizzato complessivamente a 72 destinatari, che dovevano trasmettere i loro pareri entro il 9 agosto 2023.

2 Pareri pervenuti

In totale sono pervenuti 49 pareri.

Categoria Soggetti Risposte dei Risposte Totale consultati soggetti spontanee consultati 1 Cantoni 26 26 -26

2 Partiti politici 11 2 -2

3 Associazioni mantello dei Comuni, delle 3 - - - città e delle regioni di montagna 4 Associazioni mantello nazionali dell’eco- 8 3 -3

nomia 5 Conferenze cantonali 4 1 -1

6 Associazioni dei consumatori, associa- 4 4 15

zioni dei datori di lavoro 7 Assicuratori 6 3 25

8 Assicurati, pazienti 6 1 -1

9 Diversi 4 2 46

Totale 72 42 749

L’elenco esatto dei partecipanti alla consultazione, con le relative abbreviazioni utilizzate nel presente rapporto, si trova in allegato.

1 RS 832.121

2 RS 961.011